La previsione secondo cui va indicato il valore dell’offerta in cifre e lettere (e non il ribasso percentuale) giustifica l’esclusione dalla procedura.
Nel corso della procedura di affidamento dei lavori, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, la ricorrente ha presentato la sua offerta, dichiarando, fra l’altro, nell’allegato B dell’offerta economica che il costo del personale stimato per l’esecuzione dell’appalto era pari ad € 140.000,00 e che i costi interni aziendali della sicurezza erano pari […] Leggi tutto…