L’art. 110 comma 1 del Codice prevede il subprocedimento di verifica dell’anomalia solo in presenza di “elementi specifici” di un possibile squilibrio economico dell’offerta.
La previsione di cui all’art. 110, 1° comma del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36[1] prevede l’instaurazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia solo in presenza di “elementi specifici” che risultino sintomatici del possibile squilibrio economico dell’offerta. Questo quanto ricordato da Tar Toscana, Sez. IV, 18/01/2025, n. 79: 2.1. Anche il secondo motivo di ricorso (relativo […] Leggi tutto…