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Vogliamo andare nello spazio con un piede nel mesozoico parte VII (gara telematica)

TRGA Trento, 30 agosto 2019, n. 106

Arridaje: Il Tar Trento inciampa ancora con il suo piedino nel mesozoico

Vi ricordate la famosa pronuncia qui commentata che legittimò l’esclusione dalla procedura di gara telematica poiché di un’offerente il quale, piuttosto che “compilare” un file digitale con medesima tecnologia digitale, procedette con la stampa e la successiva scansione del documento compilato?

E vi ricordate che il Consiglio di Stato riformò la pronuncia in parola (cfr. questo articolo)?

L’odierna TRGA Trento, 30 agosto 2019, n. 106 (al pari di TRGA Trento, 24 aprile 2019, n. 70) soffre di coazione a ripetere, ed emette analoga erronea pronuncia, ignorando gli indirizzi provenienti da Palazzo Spada.

L’offerente ha prodotto una lista prezzi sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante, ma non sul file contenente le due firme del responsabile della struttura di merito e del dirigente del servizio appalti.

Il ragionamento del TAR fa inorridire: “La “timbratura” richiesta per le procedure cartacee corrisponde alla (ed è compatibile con la) sottoscrizione digitale per le procedure telematiche e, parimenti, la firma del responsabile del procedimento si collega alle sottoscrizioni dei rappresentanti dell’amministrazione previste nella fattispecie in esame. La prescrizione, a pena di esclusione, della successiva sottoscrizione dell’elenco prezzi da parte dei rappresentanti dell’amministrazione e del legale rappresentante dell’impresa concorrente, contenuta nella lettera di invito, trova dunque riscontro nelle richiamate disposizioni, legislative (art. 35 bis della l.p. n. 26/1993) e regolamentari (art. 58 del regolamento di attuazione), ed è in particolare in forza della legge provinciale (che ha attribuito forza di legge alla disposizione regolamentare) che si fonda la sua legittimità. Si aggiunga che la necessità che la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa concorrente sia apposta nel medesimo unico documento dell’elenco prezzi discende dalla circostanza che solo la sottoscrizione dello stesso, unico documento consacra l’incontro delle volontà contrattuali e rende certo il contenuto dell’atto, tra l’altro evitando la verifica della corrispondenza dei documenti (quello firmato e voluto dalla stazione appaltante e quello firmato e accettato dal concorrente) che inevitabilmente allungherebbe i tempi della procedura di gara, in contrasto con le esigenze di celerità che devono connotarla. In conclusione, le disposizioni legislative e regolamentari richiamate impongono incombenti imperativi il cui inadempimento ben può integrare una causa di esclusione che, senza violare il principio di tassatività, può legittimamente essere prevista dalla stazione appaltante;“.

No comment… Aspettiamo solo la scure del Consiglio di Stato

Qui la Parte I – la Parte II – la Parte III, Parte IV e la Parte V della rubrica “vogliamo andare nello spazio con un piede nel Mesozoico”

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it