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Vigilanza armata e servizi di reception: attenzione ai lotti prestazionali

Tar Campania, Napoli, sez. III, 17 aprile 2019, n. 2182

Vigilanza armata e servizi di reception: attenzione ai lotti prestazionali

La ricorrente impugna il  bando di gara deducendo la violazione dell’art. 51 d. lgs. 50/2016; in quanto la stazione appaltante, nell’indire un’unica gara per prestazioni tra loro disomogenee, consistenti in particolare nei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia nonché di vigilanza ispettiva, avrebbe violato il principio, contemplato dal menzionato art. 51, secondo cui le procedure di evidenza pubblica dovrebbero essere suddivise in lotti.

In conseguenza di ciò, per la partecipazione alla gara sarebbe stato imposto, quale requisito tecnico, il possesso dell’“autorizzazione prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza armata”, con conseguente introduzione di una riserva in favore di questi ultimi operatori ed esclusione di quelli privi di tale autorizzazione, nonostante il fatto che le prestazioni le quali richiedono il titolo prefettizio abbiano un peso di poco superiore al 27% del complesso delle prestazioni oggetto della gara.

Tar Campania, Napoli, sez. III, 17 aprile 2019, n. 2182 conviene con il ricorrente.

Il Collegio premette che il disciplinare di gara, all’art. 3, individua puntualmente le singole prestazioni, ed i rispettivi valori economici:

-il servizio di vigilanza e di sorveglianza armata ha un valore di € 201.480,00;

-il servizio di custodia e reception, un valore di € 657.000,00;

– il servizio di vigilanza ispettiva, un valore di € 56.940,00.

Il peso preponderante tra le prestazioni messe a gara è, pertanto, quello delle attività di vigilanza non armata, per il cui esercizio non è necessaria l’autorizzazione prefettizia, emessa ai sensi del TULPS.

“In virtù dell’art. 7.2 del disciplinare emerge che la partecipazione alla gara è riservata ai soli soggetti in possesso di “autorizzazione prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza armata”. La legge di gara, per come è strutturata, introduce pertanto una riserva oggettiva in favore di questi ultimi operatori.

Se è vero che, nel nuovo regime, il principio della suddivisione in lotti non è posto in termini assoluti ed inderogabili – giacché il medesimo art. 51, comma 1, secondo periodo afferma che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139” – tuttavia l’eventuale deroga richiede la presenza, negli atti normativi di gara, di un’adeguata motivazione che renda esplicite le ragioni della scelta discrezionale della Stazione appaltante di accorpare le diverse prestazione, scelta sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 22 febbraio 2019, n.1222; cfr., anche, TAR Palermo, sez. I, 28 maggio 2018, n. 1202).

E’ ciò che è mancato nel caso in esame, posto che in alcuna previsione degli atti costituenti la lex specialis di gara è possibile individuare le esigenze funzionali, organizzative ed economiche che hanno reso preferibile l’accorpamento in luogo del frazionamento in lotti dell’appalto e, quindi, reso comprensibile le ragioni che hanno indotto la Regione a derogare al principio posto dal menzionato art. 51 d. lgs. 50/2016.

In questo senso, non possono soccorrere le pur chiare controdeduzioni offerte dalla Regione negli scritti difensivi, posto che le stesse si pongono quale motivazione postuma non utile a sanare la lacuna che, per questo specifico aspetto, si riscontra negli atti di regolamentazione e di disciplina della gara. L’onere di espressa e preventiva motivazione non a caso è richiesto dall’art. 51 del d. lgs. 50/2016 nella lex specialis di gara, in ossequio ai principi di affidamento e trasparenza della stazione appaltante nonché di par condicio tra i partecipanti“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it