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Vigilanza armata: è ok il prezzo più basso?

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 28 novembre 2018, n. 2518

Vigilanza armata: è ok il prezzo più basso? O è necessario ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa?

Ecco la risposta del Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 28 novembre 2018, n. 2518, che ritiene ammissibile il criterio del prezzo più basso. Tuttavia la questione non è ad oggi ancora pacifica, come da inciso alla fine dell’articolo.

il Collegio è chiamato a verificare se sia illegittima scelta della stazione appaltante di avvalersi del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in luogo del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Dopo aver richiamato il Collegio ha ritenuto che Nel caso di specie la stazione appaltante ha potuto scegliere il criterio del prezzo più basso non solo perché, come stabilito nella lex specialis, trattasi di servizio inferiore alla soglia comunitaria (per gli appalti di cui all’allegato IX uguale a 750.000 euro) caratterizzato da elevata ripetitività, ma anche perché trattasi di un servizio standardizzato (art. 95, comma 4, lett. b e c).

Sul punto, le Linee Guida dell’ANAC n. 2 sopra citate hanno puntualizzato: I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione. In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto). Ciò si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi.”

Sotto il secondo profilo, dalla mera lettura del Capitolato tecnico (cfr. art. 6) si evince chiaramente come il servizio di vigilanza in questione sia altamente standardizzato per le sue caratteristiche, come rigidamente predeterminate dalla stazione appaltante.

Le Linee Guida ANAC n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 20018 hanno precisato: Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

Il servizio ha ad oggetto prestazioni ad elevata ripetitività, costituite da vigilanza armata consistente nel controllo dei visitatori con il metal detector, presso le biglietterie negli orari di accesso alla Valle e nel pattugliamento continuo nelle zone assegnate. (v. Capitolato Tecnico).

La qualità dell’esecuzione è stata, pertanto, fissata a priori dal committente nel Capitolato Tecnico, che ha configurato in modo dettagliato il servizio h/24 di vigilanza armata, che si compone esclusivamente di prestazioni di vigilanza e di piantonamento, oltre che di servizi accessori localizzati e temporizzati (cfr. Cons. St. n. 1609 del 2018). In tale contesto rigidamente vincolato, non avrebbe avuto alcun senso ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in casi come quello di specie in cui il servizio non può, di fatto, essere differenziato da un punto di vista qualitativo.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1609 del 13 marzo 2018, ha così concluso: «si deve annotare che la legge delega n. 11 cit. ed il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.50/2016 sulla scia delle direttive del 2014), certamente pongono una tendenziale preferenza per l’aggiudicazione tramite il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tuttavia l’art. 95 sul “Criterio di aggiudicazione dell’appalto” al comma 4 lett. b) espressamente consente, in via di eccezione, che “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” possa farsi l’applicazione del criterio del “minor prezzo”. Tale indicazione è palesemente finalizzata a garantire una significativa accelerazione della procedura, soprattutto quando le prestazioni non devono assolutamente differire da un esecutore ad un altro. Il “minor prezzo” resta dunque circoscritto alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico.

In tale ottica la tipologia di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 95 attiene ad un ipotesi ontologicamente del tutto differente sia dall’appalto “ad alta intensità di manodopera” di cui all’art.95 comma 3 lett. a) che concerne prestazioni comunque tecnicamente fungibili; e sia da quelli caratterizzati da “notevole contenuto tecnologico”” o di “carattere innovativo” di cui all’art 95 comma n. 4 lett. c) del codice dei contratti, attinenti tipicamente a prestazioni di contenuto evolutivo. Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese».

Da quanto sopra esposto consegue che la scelta della stazione appaltante di utilizzare il criterio del prezzo più basso trova fondamento normativo sia ai sensi della lettera b) del comma 4 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, sia ai sensi della lettera c) di tale articolo”.

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Il principio espresso dall’odierno Collegio non è tuttavia pacifico. Si rimanda a questo precedente articolo per averne contezza…

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it