Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari da quando inizia a decorrere?
Il Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2019 n. 1710 ribadisce che il termine per l’impugnazione inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ( non efficace ) , e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la Stazione Appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario.
La Sentenza appellata ( TAR Lazio , Latina ,Sezione I, n. 00268/2018 ) aveva ritenuto che il dies a quo dovesse essere computato a decorrere dalla ricezione della PEC con la quale veniva comunicata l’aggiudicazione definitiva .
L’impresa ricorrente aveva invece impugnato l’aggiudicazione definitiva efficace.
Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar Latina.
La Sentenza è significativa in quanto si caratterizza per un efficace riepilogo delle fasi che portano alla conclusione della gara.
Il Consiglio di Stato preliminarmente ricorda che l’ art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della “aggiudicazione provvisoria”.
L’articolo 32 distingue solo tra:
— la “proposta di aggiudicazione”, che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell’art. 32, co.5, e che ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non costituisce provvedimento impugnabile;
— la “aggiudicazione” tout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione e che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 33, co. 1 del cit. d.lgs. n. 50 della predetta proposta da parte della Stazione Appaltante.
In tale sistematica, la verifica dei requisiti di partecipazione costituisce una mera condizione di efficacia dell’aggiudicazione e non di validità in quanto attiene sotto il profilo procedimentale alla “fase integrativa dell’efficacia” di un provvedimento esistente ed immediatamente lesivo, la cui efficacia è sottoposta alla condizione della verifica della proposta di aggiudicazione di cui al cit. art. 33 circa il corretto espletamento delle operazioni di gara e la congruità tecnica ed economica della relativa offerta.
Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia dunque a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di aggiudicazione definitiva ( non efficace ) .
L’aggiudicazione come sopra definita fa infatti sorgere in capo all’aggiudicatario un’aspettativa alla stipulazione del contratto di appalto ( subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti).
Contemporaneamente produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della Stazione Appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del “bene della vita” rappresentato dall’aggiudicazione della gara.
Per cui ,anche alla luce dei precedenti della Sezione (cfr. inframultis: Cons. Stato sez. V, 01.08.2018, n.4765), del tutto esattamente il TAR ha eccepito l’inammissibilità dell’appello perché il termine per impugnare l’aggiudicazione ex art. 32, co. 5 del d. lgs. n.50 ed ex art. 120, co. 2-bis c.p.a. decorre dalla comunicazione della stessa.