Sulle attività svolte dal giovane professionista: è sufficiente l’attività di redazione degli elaborati grafici e rilievi in campo per ottemperare al disposto di cui all’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263?
Com’è noto la disposizione in oggetto richiede nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di professionisti la presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare.
Nel caso scrutinato il RUP aveva segnalato che, nella suddivisione dei servizi affidati ai componenti del RTP, il giovane professionista, indicato quale mandante con una quota percentuale del 5%, non risultava incaricato di alcuna progettazione, ma esclusivamente della redazione degli elaborati grafici e rilievi in campo, in violazione di quanto previsto del disciplinare di gara.
Quid iuris?
Ecco il ragionamento seguito da Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2019, n. 1708:
“La questione riguarda la differenza che intercorre tra attività di progettazione e attività di supporto alla progettazione, intesa quale attività attinente a compiti meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).
Occorre, pertanto, distinguere, tra il giovane professionista che sia progettista ex art. 4, D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, e il giovane professionista che svolga solo attività di supporto alla progettazione, che progettista non è.
La mera “redazione di elaborati grafici non costituisce essa stessa attività di progettazione, atteso che ogni progetto si compone di elaborati grafici, ma ciò non implica certo che sia qualificabile progettista colui il quale materialmente redige l’elaborato, ovvero il prodotto dell’attività di ideazione propria del progettista.
Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali), ma non sono attività di progettazione in senso stretto.
Occorre ancora osservare che la differenza tra attività di progettazione e attività di supporto alla progettazione è delineata dall’art. 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, laddove si vieta il subappalto dell’attività di progettazione, consentendo il subappalto delle sole attività di “indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali” con la precisazione che “resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.
Pertanto, le citate attività di supporto non concretano attività di progettazione, ed infatti possono essere subappaltate, pur in un quadro normativo di divieto del subappalto della progettazione, pur se la responsabilità “esclusiva” di queste resta in capo al progettista.
Peraltro, accertato che la dichiarazione del RTP fornisce la dimostrazione della circostanza che il giovane professionista non svolge attività di progettazione, ma solo di supporto ad essa, non è neppure prospettabile un onere, per la stazione appaltante, di soccorso istruttorio, volto ad ottenere un eventuale chiarimento sulla dichiarazione di gara che era inequivocabile.
Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado”.