in

Sui corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria.

Tar Toscana, Sez. I, 07/04/2022, n.465

Considerare gli importi previsti dall’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016[1] come comprensivi anche delle “spese e oneri accessori” vorrebbe dire annullare completamente la strutturazione a scaglioni previsti dall’art. 5 del decreto e, quindi, la chiara scelta del d.m. per un sistema di determinazione dei corrispettivi da corrispondere ai progettisti tesa a remunerare con una tariffa oraria maggiore le “piccole” opere di progettazione ed in misura, via via minore, le grosse prestazioni di progettazione.

Per cui risulta pertanto privilegiare l’interpretazione sistematica che necessariamente deve riportare il riferimento ai “corrispettivi” operato dall’art. 6, 2° comma del d.m. alla definizione di compenso di cui all’art. 1, 2° comma del decreto[2], quindi ad un compenso da maggiorarsi delle ulteriori voce accessorie.

Questo quanto stabilito dal Tar Toscana, a fronte di ricorso che, principalmente, evidenziava come gli importi orari desunti di cui all’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 sarebbero da ritenere comprensivi del compenso e degli oneri accessori di cui all’art. 5 del decreto.

Tar Toscana, Sez. I, 07/04/2022, n.465 respinge il ricorso:

La censura fondamentale articolata dalla ricorrente con riferimento alla valutazione del costo a base oraria delle diverse figure di progettazione attiene al fatto che la Stazione appaltante non avrebbe considerato che i costi indicati nelle due serie di giustificazioni presentate in sede procedimentale sarebbero al netto delle maggiorazioni per imprevisti (5%), costi generali (15%) e utile d’impresa (10%), mentre gli importi orari desunti di cui all’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 darebbero da ritenere comprensivi del compenso e degli oneri accessori di cui all’art. 5 del decreto; al contrario, la Stazione appaltante eccepisce che anche i corrispettivi di cui all’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 sarebbero da integrare con gli accessori del già richiamato art. 5 (o con gli altri accessori applicati nel caso di specie).

A questo proposito, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che il d.m. Giustizia 17 giugno 2016 sia caratterizzato da una serie di imperfezioni lessicali che ne rendono ardua l’interpretazione e che, soprattutto, potrebbero legittimare l’interpretazione proposta da parte ricorrente che tende a valorizzare il fatto che la previsione di apertura di cui all’art. 1, 2° comma del decreto ministeriale rechi una definizione di “corrispettivo …costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli” che dovrebbe portare a riferire l’espressa definizione di “corrispettivi a base di gara” utilizzata dall’art. 6, 2° comma al compenso spettante al progettista maggiorato degli accessori e non al solo “compenso netto” spettantegli.

A ben guardare, si tratta però di un’interpretazione della previsione che non regge all’interpretazione sistematica e, soprattutto, all’esame dell’art. 5 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 che reca una quantificazione delle “spese e oneri accessori” organizzata su una struttura a scaglioni (precisamente, il 25% per opere di importo fino a euro 1.000.000,00, il 10% per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 e la percentuale determinata per interpolazione lineare per lo scaglione superiore) che risulta strutturalmente incompatibile con la strutturazione “fissa” per tipologia di prestazione di progettazione (da 50,00 a 75,00 euro/ora per il professionista incaricato, da 37,00 a 50,00 euro/ora per l’aiuto iscritto e da 30,00 a 37,00 euro/ora per l’aiuto di concetto) prevista dal già citato art. 6, 2° comma del d.m.

Considerare gli importi previsti dall’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 come comprensivi anche delle “spese e oneri accessori” (come, a prima, vista, sembrerebbe necessario fare, sulla base della terminologia indicata) vorrebbe dire pertanto annullare completamente la strutturazione a scaglioni previsti dall’art. 5 del decreto e, quindi, la chiara scelta del d.m. per un sistema di determinazione dei corrispettivi da corrispondere ai progettisti tesa a remunerare con una tariffa oraria maggiore le “piccole” opere di progettazione ed in misura, via via minore, le grosse prestazioni di progettazione.

Si tratterebbe pertanto di interpretazione che scardinerebbe del tutto l’architettura del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 e risulta pertanto necessario privilegiare l’interpretazione sistematica che necessariamente deve riportare il riferimento ai “corrispettivi” operato dall’art. 6, 2° comma del d.m. (a questo punto, utilizzata in maniera atecnica) alla definizione di compenso di cui all’art. 1, 2° comma del decreto, quindi ad un compenso da maggiorarsi delle ulteriori voce accessorie, con conseguente piena fondatezza del criterio di valutazione utilizzato dalla Stazione appaltante.

Del resto, si tratta di conclusione non infirmata, né dal riferimento a T.A.R. Veneto, sez. I, 12 febbraio 2020, n. 149 (che richiama genericamente la struttura dei corrispettivi di cui d.m. Giustizia 17 giugno 2016 e non affronta specificamente la problematica che ci occupa), né dal parere dell’Ordine degli Ingeneri di …… del 18 febbraio 2022 (che si basa su affermazioni meramente apodittiche e del tutto sfornite di motivazione)

In questa prospettiva, il notevole dislivello tra gli importi delle ore di progettazione indicati nelle due serie di giustificazioni presentate dalla ricorrente nella procedura e quelli previsti dal d.m. Giustizia 17 giugno 2016, risulta di immediata evidenza, ove ovviamente si operi una comparazione tra dati omogenei (ovvero tra dati al lordo o al netto degli oneri accessori) e pertanto risulta di immediata evidenza la correttezza della soluzione prospettata dalla Stazione appaltante, così come risulta evidente l’ulteriore insufficienza delle giustificazioni prospettate dalla ricorrente radicata sull’inammissibile considerazione in termini di figure secondarie (ovvero nei termini dell’”aiuto iscritto” di cui all’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016) di figure centrali nella progettazione di singoli aspetti dell’opera.

[1] Art. 6. Altre attività

1.Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2.Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);

b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);

c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

[2] Art. 1. Oggetto e finalità

1.Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».

2.Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).