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Subentro societario in corso di gara. Legittimità.

Tar Sardegna, Sez. II, 19/11/2020, n.636.

Il subentro fra società in corso di gara ( per cessione del ramo d’azienda) è legittimo, ai sensi dell’articolo 106 del Codice.

Questo quanto ribadito da Tar Sardegna, Sez. II, 19/11/2020, n.636.

La ricorrente ha chiesto l’esclusione dell’aggiudicataria contestando il subentro (post conferimento e affitto di ramo d’azienda), in quanto la Stazione Appaltante avrebbe omesso l’ istruttoria diretta a verificare il possesso in capo alla cessionaria dei requisiti prescritti dalla lex specialis, con violazione dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tar Sardegna, Sez. II, 19/11/2020, n.636 respinge il ricorso.

L’Amministrazione ha preso atto del subentro societario, che le è stato tempestivamente comunicato dalla nuova XXX spa, ed ha compiuto le verifiche necessarie per poter accertare se il nuovo soggetto subentrante (privatisticamente idoneo ,di diritto, a conservare la medesima posizione del cedente) avesse tutti i titoli e requisiti di partecipazione alla gara.

In particolare il subentro fra società, per cessione del ramo d’azienda, è stato attuato ex art. 106 del Codice contratti (con subentro “in corso” di gara).

L’ordinamento garantisce il subentro, in questo caso di XXX spa nella posizione del XXXX., originario offerente , con successione nella posizione del partecipante a gare pubbliche.

A seguito di (in questo caso duplice titolo) conferimento ed affitto di ramo d’azienda.……………

Per quanto concerne l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di XXX spa il XXXX ha chiesto la voltura a favore di XXX spa; domanda che è stata accolta il 26.2.2020 (doc. 8), in attesa del futuro formale rilascio del provvedimento.

La tesi della decorrenza dell’efficacia in capo alla nuova società (dal 21.4 al 9.2.2021) non è condivisibile in quanto il regime transitorio, disciplinato dall’art. 18 comma 5° del DM istitutivo dell’Albo, dispone che le imprese possono continuare ad operare fino alla delibera di variazione della richiesta.

E ciò risulta dalla visura del 26.3.2020 della società XXX spa.

Dunque la controinteressata XXX spa è qualificabile come soggetto subentrante a tutti gli effetti, idoneo alla stipula ed all’esecuzione del contratto d’appalto globale, ………..

La comunicazione alla Stazione appaltante dell’avvenuta ristrutturazione societaria è stata tempestiva (ancor prima della sua decorrenza iniziale).

L’Amministrazione, a seguito delle richieste del 29 aprile, 12 e 16 giugno 2020, ha potuto espletare il controllo dei requisiti necessari in capo alla nuova società. ………..

In sostanza il possesso dei requisiti e condizioni di partecipazione del subentrante sono state adeguatamente vagliate dall’Amministrazione, sulla base della documentazione fornita.

Il servizio è stato assegnato, in via d’urgenza, a XXX spa e l’affidamento del servizio globale è poi avvenuto, in via definitiva, in forza di idonei titoli (compresi DGUE), con continuità nel possesso dei requisiti di gara.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).