La ricorrente deduce che la subappaltatrice “necessaria” cui hanno fatto ricorso alcuni concorrenti poi risultati aggiudicatari della procedura, al fine di integrare il requisito consistente nell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, per una determinata Categoria e Classifica – ha medio tempore perso detto requisito: ne conseguirebbe la necessaria esclusione dei predetti concorrenti e una nuova ripartizione dei lotti in gara.
Secondo Tar Lombardia,Milano sez. IV, 26 settembre 2019, n. 2019 la censura non convince.
Al riguardo, il Collegio osserva che “la lex specialis non può che essere interpretata, in considerazione delle peculiarità della fattispecie (caratterizzata dal fatto che la subappaltatrice non era carente ab initio del requisito in questione, essendone originariamente provvista ed avendolo conservato almeno fino alla fase della verifica di anomalia), nel senso di consentire ai concorrenti aggiudicatari di sostituire la subappaltatrice medesima con un’altra subappaltatrice della terna da essi indicata”.
Con lo sblocca cantieri, essendo saltato l’obbligo di indicare la terna, la questione è ancora più semplice, stante l’assenza di indicare nominativamente l’impresa subappaltatrice, anche in caso di subappalto necessario (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 02/11/2015 n. 9).