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Sospeso (parzialmente) il regolamento sulla gestione del casellario di cui alla delibera ANAC n. 272/2023

T.A.R. Lazio, I-Quater, 06 marzo 2025, n. 1425

La società ricorrente impugna l’annotazione nel casellario ANAC per profili di illegittimità che attengono sia alla segnalazione della stazione appaltante, che sarebbe stata effettuata violando termini e modalità previste dall’art. 11 del Regolamento adottato con delibera dell’Autorità n. 272 del 20 giugno 2023, sia il medesimo atto regolamentare, nella parte in cui, all’art. 5, intesta alle stazioni appaltanti il compito di alimentare il casellario con notizie rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità degli operatori economici, senza alcun filtro preventivo dell’A.n.a.c. e, soprattutto, all’esito di un’istruttoria unilateralmente compiuta dai committenti, che non contempla alcun contraddittorio con l’operatore segnalato.

T.A.R. Lazio, I-Quater, 06 marzo 2025, n. 1425 accoglie l’istanza cautelare nell’ambito di un ricorso curato dallo studio AOR avvocati, in relazione al quale ho avuto il piacere di dare il mio contributo.

Il Collegio ha ritenuto prima facie fondate le censure avverso l’atto regolamentare adottato dall’A.n.a.c.,.siccome la formulazione dell’art. 222, co. 10, d.lgs. 36/2023 e l’intrapreso processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, evocato dalla difesa erariale a giustificazione della scelta effettuata e qui contestata, non implichino senz’altro l’allocazione in capo alle stazioni appaltanti del potere di annotazione, che appare, invero, la necessaria propaggine della funzione di vigilanza dello speciale settore dei contratti pubblici intestata all’Autorità, alla quale accede anche il compito di controllare, mediante un adeguato filtro procedimentale e il riconoscimento a favore del privato del diritto al contraddittorio e alla fruizione delle garanzie partecipative, le informazioni che circolano all’interno di tale mercato, comunque pregiudizievoli per gli operatori economici segnalati

Tenuto conto della contestuale sussistenza del pericolo di un danno grave, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, sospendendo, in parte qua, il regolamento adottato con delibera dell’Autorità n. 272 del 20 giugno 2023 e l’atto applicativo impugnato, e ordinando l’oscuramento dell’annotazione fino alla decisione di merito.

L’ANAC, con la nuova previsione regolamentare, ha cercato di scaricare la patata bollente sulle stazioni appaltanti, tenuto conto che il procedimento di iscrizione la vedeva sovente soccombente in giudizio.

Il T.A.R. l’ha però dichiarata soccombente anche nel giudizio azionato contro detta previsione, a cagione dell’inidoneità del procedimento ivi previsto a garantire agli operatori economici un contraddittorio pieno ed effettivo in ordine all’an e al quid dell’annotazione.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it