Il progetto di fornitura di apparecchiatura ospedaliera non dettaglia gli interventi edilizi ed impiantistici necessari per l’installazione, pur ponendoli a carico dell’aggiudicatario.
A fronte di assenza di specifiche indicazioni nel progetto di fornitura , l’esclusione di impresa che non ha previsto nella propria offerta tecnica le opere di predisposizione all’installazione delle apparecchiature è da ritenersi illegittima.
Consiglio di Stato, Sez. III , 14 / 08 / 2019 , n. 5724 ribalta la sentenza di primo grado, con la quale era stato ritenuto fondato il motivo di esclusione dell’impresa originariamente aggiudicataria incentrato sull’omessa previsione nell’offerta tecnica delle opere di predisposizione all’installazione delle apparecchiature fornite.
In linea teorica, l’esclusione, ancorché non espressamente comminata, si potrebbe far discendere dal mancato assolvimento, nel progetto tecnico, dell’onere previsto dal disciplinare, prescrizione DT03, con riferimento alla “illustrazione delle minime opere edili e di predisposizione impiantistica, laddove ritenute necessarie, rilevate in corso di sopralluogo”.
Tuttavia, proseguono i giudici, in realtà, attraverso il sopralluogo – unico onere strumentale imposto ai concorrenti – non era possibile valutare gli eventuali pregiudizi o problemi derivanti dalla realizzazione dell’intervento, mentre le specifiche informazioni a ciò necessarie non erano state rese disponibili.
Da questa premessa, non può derivare l’esclusione dell’offerta tecnica per incompletezza, in assenza di una espressa previsione in tal senso, risultando inesigibile la stessa prevedibilità e progettabilità delle opere eventualmente necessarie, e con essa l’onere progettuale, pure testualmente previsto dal disciplinare.
In tal modo, risulta superato il profilo di esclusione dell’impresa.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello.