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Soccorso istruttorio e perentorietà del termine

Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 382

Il termine assegnato dalla stazione appaltante ai fini delle integrazioni documentali nell’ambito del sub-procedimento del soccorso istruttorio ex art. 83, è da ritenersi perentorio?

Risposta affermativa arriva dal Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 382, secondo il quale “Il carattere perentorio del termine, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza, non ammette rimedi e non è derogabile mediante la concessione dell’errore scusabile. Ne discende che l’introduzione di una deroga, mediante previsione di un termine ulteriore, importa la violazione del principio della par condicio, essendosi consentito ad alcuni dei concorrenti di integrare la produzione di atti o documenti dopo la scadenza dei termini fissati (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2017 n. 5382)”.

Nel caso di specie è stata avallata la tesi della ricorrente secondo la quale la Commissione, nella seduta del 16 maggio 2017, avrebbe inammissibilmente rinnovato la richiesta di acquisizione della documentazione già avanzata alla ditta ALFA nella precedente seduta del 21 aprile 2017. Con ciò si sarebbe consentito all’aggiudicataria di depositare ulteriori atti e documenti ben oltre il termine di decadenza fissato dalla stessa Commissione”.

La ricorrente ha evidenziato che, secondo l’orientamento costante, il termine di dieci giorni fissato dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ha carattere perentorio e il mancato rispetto di esso determina senz’altro l’esclusione dalla gara.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it