Il servizio di riparazione veicoli può essere affidato con il prezzo più basso?
Tar Toscana, Firenze, sez. II, 09 gennaio 2018, n. 28 non la pensa proprio come il Tar bresciano commentato su questi schermi meno di un mese fa.
“l’oggetto del bando (costituito dalla <<rimessa in efficienza di veicoli comuni e loro complessivi, resisi inefficienti per avaria o sinistro>>) rientra certamente nella previsione dell’art. 95, 4° comma lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che ammette il ricorso al criterio del minor prezzo, senza limiti di valore, con riferimento ai <<servizi e … forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato>>.
A questo proposito, non sembrano necessarie particolari considerazioni per evidenziare il carattere ormai standardizzato che la riparazione di autoveicoli ha assunto nella vita moderna e la sostanziale assenza di spazi per poter attribuire all’attività economica in questione quell’alta qualificazione prospettata dagli elaborati depositati in giudizio dalla ricorrente che tendono ad amplificare i caratteri di alta specializzazione dell’attività di riparazione degli autoveicoli.
Come già rilevato in sede cautelare da T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis ord. 13 ottobre 2017 n. 5355, <<il servizio in oggetto non pare (poi) presentare natura intellettuale ovvero tecnica, essendo l’elemento prevalente rappresentato dal costo dei pezzi di ricambio – conosciuti e fissati da tariffari di mercato – rispetto al quale l’elemento della manodopera e dell’aspetto tecnologico si pongono quali voci inferiori>>; appare pertanto decisamente improprio ed eccessivo prospettare l’assimilazione della riparazione degli autoveicoli ai <<contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro>> che risultano riportati dalla previsione dell’art. 95, 3° comma lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all’applicazione esclusiva del criterio di aggiudicazione <<dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo>>.
A ben guardare, l’intera prospettazione di parte ricorrente appare viziata da un’impostazione semplificante che tende ad individuare nel sempre maggiore ricorso a sistemi informatici di diagnosi delle anomalie e di gestione dei ricambi ormai presente anche nel settore delle riparazioni (giustamente considerato indispensabile dal capitolato di gara per eseguire correttamente la prestazione) l’effetto di trasformare in attività intellettuale e di alta specializzazione un’attività in precedenza considerata di natura meccanica e non altamente specialistica; l’esperienza del settore meccanico e industriale evidenzia, infatti, come sia proprio il ricorso sempre maggiore all’informatica ed alle macchine ad aumentare il grado di standardizzazione anche delle attività artigianali ed operaie, così delineando un processo che è l’esatto opposto della prospettazione di parte ricorrente.
Del resto appare infondato anche il secondo motivo di ricorso che si presenta come un sostanziale sviluppo della prima censura con riferimento al profilo della motivazione del ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
A questo proposito, la motivazione che assiste la previsione del punto IV.2.1. del bando relativa al ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo (<<nella considerazione che la gara è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul mercato; inoltre il costo dei pezzi di ricambio è superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente>>) appare sostanzialmente in linea con le precisazioni operate dai punti I e II delle Linee Guida n. 2 adottate dall’A.N.A.C. con la deliberazione 21 settembre 2016, n. 1005, sia per quello che riguarda la necessità di tenere conto, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, <<della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento è in grado di esprimere>>, che per quello che riguarda l’esigenza di <<dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta>>; esigenza di motivazione che risulta ampiamente soddisfatta dalla previsione del bando sopra citata.