La stazione appaltante ha revocato l’aggiudicazione disposta, in quanto in fase di comprova ha ritenuto inidonei a comprovare i requisiti di capacità tecnica prescritti dal bando di gara (servizi di DL e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) i contratti di consulenza specialistica inerenti la progettazione la cui esecuzione non abbia comportato la forma dei relativi elaborati tecnici.
Tar Toscana, Firenze, sez. I, 19 marzo 2020, n. 343, accoglie il ricorso avverso la revoca.
“L’art. 252 del D.P.R. 207/2010 ricomprendeva fra i servizi di architettura ed ingegneria quelli concernenti la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento e le attività tecnico amministrative concernenti la progettazione.
La predetta norma è stata espressamente abrogata dal D.Lgs 50/2016 e sostituita dall’art 3 comma 1 lett. vvvvv) del predetto decreto il quale, invece, definisce più genericamente la predetta tipologia di servizi come “servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE”.
Sulla scorta di tale modifica normativa l’ANAC ha condivisibilmente ritenuto che nell’attuale contesto normativo possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria i servizi di consulenza afferenti attività accessorie e di supporto alla progettazione, ancorché non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione: a) che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una particolare qualifica professionale; b) che l’esecuzione della prestazione sia documentata mediante contratto di conferimento dell’incarico e relative fatture di pagamento (comunicato del Presidente dell’ANAC del 14/12/2016 il cui contenuto è stato ripreso nelle linee guida n. 1).
Il Comune afferma che, in ogni caso, servizi di consulenza non potrebbero essere spesi per la dimostrazione attinente la esecuzione dei contratti di punta previsti dalla lex specialis.
Anche tale argomento non convince atteso che, come parimenti chiarito dall’ANAC, i contratti di punta non devono necessariamente riguardare prestazione identiche a quelle oggetto di affidamento; e ciò in linea con la ratio del requisito speciale che è volto a selezionare imprese che abbiano dato esecuzione a contratti di importo significativo e non si limitino a raggiungere le previste soglie di fatturato attraverso una serie di micro contratti”.