Servizi di manutenzione ordinaria e lavori di manutenzione straordinaria civile: sono analoghi?
Il bando richiedeva un requisito connesso all’esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria analoghi.
L’offerente aveva le seguenti referenze:
a) lavori di manutenzione ordinaria edile comprensiva di opere accessorie e complementari sugli immobili;
b) lavori di manutenzione straordinaria di natura civile in area Terminal presso l’aeroporto;
c) servizio triennale di manutenzione ordinaria programmata, riparativa, conservativa e su richiesta degli immobili e di pulizia delle aree esterne agli edifici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.
La commissione escludeva l’offerente in quanto riteneva non idoneo, ai fini della dimostrazione del requisito di cui sopra, l’esecuzione del contratto con gli Aeroporti, trattandosi di “lavori straordinari” non afferenti “ad un servizio di manutenzione”.
Il Tar Puglia, Bari, sez. Unite, 27 luglio 2018, n. 1105 conviene con la stazione appaltante:
“Come rilevato dall’ANAC nella determinazione n. 7 del 28 aprile 2015 «… Il servizio di manutenzione degli immobili, nella prassi, include molteplici prestazioni, tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la conduzione e la gestione degli impianti) e altre attività che, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo, sono qualificate come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione degli impianti). … In concreto, si può quindi affermare che, se l’obiettivo della stazione appaltante è la gestione e la manutenzione dell’immobile per un certo periodo di tempo e tra gli interventi programmati sono previste anche delle lavorazioni, all’esclusivo scopo, tuttavia, di mantenere in efficienza l’edificio e/o gli impianti in esso presenti, l’attività funzionalmente prevalente sarà quella del servizio; viceversa, se l’obiettivo della stazione appaltante è quello di effettuare uno o più interventi puntuali e definiti di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione, come ad esempio, il rifacimento di una facciata, la tinteggiatura delle pareti interne o la sostituzione/riparazione di un dato impianto, l’oggetto sarà l’esecuzione dei lavori. …».
La stazione appaltante ha, pertanto, l’onere di valutare, per il corretto adempimento delle due distinte obbligazioni, se la ditta partecipante dispone di una diversa organizzazione in rapporto alle specifiche tipologie di intervento da effettuarsi, alla maestranze in dotazione, ai contratti in essere, con particolare riferimento al tipo di servizio.
Sussiste nel caso di specie evidente eterogeneità tra la gestione di un appalto finalizzato a servizi a chiamata, specifici e spesso urgenti, tali da consentire la continuità assistenziale all’utenza con riferimento una struttura nosocomiale (oggetto della procedura in esame relativo al “servizio” triennale di manutenzione edile ordinaria degli immobili), da un lato, ed i “lavori” straordinari invece da prestarsi in un aeroporto, dall’altro.
Dalla lettura degli artt. 1, 2 e 3 del capitolato speciale dell’appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione civile in area Terminal di Aeroporti si comprende, infatti, che le prestazioni ivi indicate non si riferiscono a servizi, bensì a soli lavori (cfr. elenco interventi di adeguamento civile/impiantistico per aree commerciali, sale assistenza, uffici, depositi, magazzini terminal ed edifici).
All’opposto, i servizi manutentivi, richiesti e indicati nel capitolato speciale del contratto di appalto oggetto di causa, constano (cfr. Parte III) di servizi con corrispettivo a forfait costituiti da manutenzione ordinaria riparativa o a guasto (per la conservazione dello stato del patrimonio) e manutenzione programmata (attività manutentive eseguite con strategie predittive o preventive) e servizi con corrispettivo a misura, costituiti da manutenzione conservativa a guasto e a chiamata (eliminazione di anomalie edilizie o impiantistiche, restauro di parti o settori omogenei) e prestazione integrative e adeguamenti (interventi di importo limitato, non previsti e non richiesti dall’Amministrazione).
In conclusione, vi è una differenza essenziale tra le due tipologie di appalto poste a confronto (appalto di servizi quello per cui è causa; appalto di lavori quello di cui al contratto con Aeroporti prodotto dalla ricorrente), non potendosi conseguentemente condividere l’affermazione della società istante secondo cui l’impresa che abbia esperienza nella manutenzione straordinaria risulti maggiormente referenziata per l’espletamento di quella ordinaria.