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Se il bando equipara le categorie SOA OS4 e OS31, è possibile “assorbirle” in prevalente?

Tar Basilicata, sez. I, 14 marzo 2020, n. 194

Un bando di gara prevedeva che relativamente alle lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile OS4, in alternativa il concorrente poteva qualificarsi anche mediante il possesso dell’Attestazione SOA per la categoria OS31, classe IV-bis.

Va subito segnalato che sul punto il bando non è stato impugnato, altrimenti avrebbe fatto una brutta fine…

Ciò doverosamente posto la ricorrente lamenta che l’aggiudicataria non era in possesso né della categoria OS4 (qualificazione obbligatoria), né della categoria OS31 (qualificazione non obbligatoria).

Il problema giuridico posto al Collegio concerne dunque la legittimità o meno, nell’ambito di detta equiparazione prevista dal bando rispetto alle categorie SOA OS4 e OS31, dell’assorbimento nella categoria prevalente (OG1) operata dall’aggiudicataria, che era in posseduta dalla medesima in classifica idonea a coprire anche il valore delle lavorazioni in OS4/OS31.

Tar Basilicata, sez. I, 14 marzo 2020, n. 194 risponde in forma affermativa al quesito che intitola questo articolo.

Tale chiara previsione ha consentito al raggruppamento aggiudicatario di assorbire la categoria OS31 nella categoria prevalente OG1, per la quale l’aggiudicataria è qualificata anche per l’importo dei lavori relativi alla categoria OS31.

D’altro canto, il d.m. 248/2016 non annovera, nell’ambito delle categorie c.d. “superspecialistiche” a qualificazione obbligatoria, quella OS31. Del pari, quest’ultima non rientra neppure nella categoria dei “lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”, c.d. SIOS.

Ne consegue, trattandosi di categoria SOA a qualificazione non obbligatoria, l’applicazione dell’art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010, vigente in via transitoria, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, ai sensi degli artt. 83, co. 2, e 216, co. 14, del codice dei contratti, secondo cui, per quanto qui rileva, prevede che «i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente»“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it