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RTI misto e quota maggioritaria nella prevalente

Tar Lazio, Roma, sez. III, 25 novembre 2019, n. 13460

La lex specialis individuava la categoria prevalente nella categoria LIS C per l’importo complessivo pari ad Euro 4.800.000,00.

Il costituendo RTI ha partecipato alla gara nella forma del raggruppamento misto indicando, per la categoria prevalente LIS C, una quota di partecipazione della capogruppo pari al 43,75% ed una quota di partecipazione della mandante pari al 56,25%. Non risultano, conseguentemente, rispettate le proporzioni stabilite dagli artt. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010 e 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in relazione ai raggruppamenti orizzontali, ai sensi dei quali la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La composizione del raggruppamento è legittima?

Risposta negativa da Tar Lazio, Roma, sez. III, 25 novembre 2019, n. 13460

Nelle associazioni miste, infatti, la mandataria, cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a presentare l’offerta per l’intero raggruppamento, è identificata con l’impresa che esegue le lavorazioni di cui alla categoria prevalente e, nel caso in cui quest’ultima sia assunta da più imprese (dando luogo ad una sub- associazione orizzontale) dalla mandataria di tale sub-raggruppamento che deve eseguire le lavorazioni e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese mandanti (in termini, TAR Reggio Calabria, 8 maggio 2013, n. 268).

È stato ritenuto, invero, che “dal secondo periodo dello stesso art. 92, comma 2, DPR n. 270, secondo cui “le quote di partecipazione al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato”, si desume … che, in caso di ATI di tipo misto composta da due imprese, risulta sufficiente il rispetto del principio che la categoria prevalente venga eseguita in misura maggiore dalla mandataria, mentre non viola la vigente normativa in materia di appalti l’esecuzione di una categoria scorporabile da parte di un’impresa mandante con una percentuale superiore rispetto alla mandataria, quando, come nella specie, l’intero appalto viene eseguito per oltre il 50% dalla mandataria” (TAR Potenza, sentenza n. 1/2017; cfr. altresì Cons Stato, sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5919; id. 22 luglio 2014, n. 3900; TAR Bari, I, 25 marzo 2015, n. 489).

Nel caso di specie, l’impresa individuata come capogruppo con una percentuale di partecipazione relativa all’appalto nel suo complesso pari al 52% e, quindi, maggioritaria, non ha nel contempo una partecipazione maggioritaria nel costituendo sub raggruppamento per l’esecuzione dei lavori della categoria prevalente risultando, conseguentemente, violate le disposizioni contenute nel combinato disposto degli articoli 92, comma 2, DPR n. 207/2010, 83, comma 8 e 48, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it