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Ristorazione scolastica: acqua minerale vs acqua potabile – e i CAM?

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 18 maggio 2018, n. 836

Ristorazione scolastica: se il bando prevede la fornitura di acqua minerale, e l’offerente nella relazione tecnica offre acqua potabile affinata attraverso un impianto ai carboni attivi e distribuita mediante caraffe riutilizzabili, deve essere esclusa dalla procedura?Cosa comporta, quindi, la mancata inclusione nei CAM nelle specifiche tecniche di gara?

Secondo il Tar Puglia, Lecce, sez. II, 18 maggio 2018, n. 836 la risposta è affermativa. Ma i CAM sono un optional?

Si legge nella sentenza:

“1) l’art. 12, lettera b), del Capitolato prevedeva che: “L’acqua minerale naturale -categoria di acque legislativamente definita in ragione di caratteristiche igieniche particolari ed eventuali proprietà salutari, ben più ristretta, dunque, di quella delle acque potabili, n.d.r.- verrà fornita in bottiglia come da allegata tabella merceologica. L’appaltatore dovrà fornire un quantitativo di scorta di acqua in bottiglia presso ogni punto di distribuzione”.

2) lo stesso art. 12 specificava che quelli in parola erano standards minimi del servizio, da rispettare tassativamente.

3) OMISSIS proponeva, invece, di fornire l’acqua dell’Acquedotto Pugliese -ovviamente potabile, ma non minerale-, ‘affinata’ attraverso un impianto ai carboni attivi e distribuita mediante caraffe riutilizzabili.

4) v’era, dunque, una ‘diversità’ nell’offerta della OMISSIS rispetto alle chiare previsioni della lex specialis tale da giustificarne la sua esclusione dalla procedura di gara, in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui <<le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Cons. Stato, Sez. III, 26 aprile 2017, n. 1926, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1° luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809, 17 febbraio 2016, n. 633 e 23 settembre 2015, n. 4460)>> (T.a.r. Marche, I, 17 novembre 2017, n. 865; cfr. anche T.a.r. Sicilia Catania, III, 5 gennaio 2018, n. 12; T.a.r. Umbria, I, 1 settembre 2017, n. 563; T.a.r. Trentino-Alto Adige Bolzano, I, 25 giugno 2014, n. 170).

5) né a diverse conclusioni possono indurre i pur suggestivi richiami operati dalla difesa della OMISSIS tanto alla normativa di settore (la quale in termini generali tende, senza tuttavia possedere una forza precettiva tale da ‘imporsi’ sulla disciplina della gara -comunque non censurata-, a privilegiare soluzioni ‘green compatibili’), quanto all’art. 13 del Disciplinare, il quale, dopo aver previsto 3 punti con riguardo al sub-elemento dell’utilizzo di “bottigliette d’acqua in materia biodegradabile”, prevede anche 1 punto per l’utilizzo di “contenitori riutilizzabili di acqua”, poiché la disposizione da un lato non è tale da superare l’univoco precetto dell’art. 12, lettera b), del Capitolato e, dall’altro, è compatibile con una lettura che rimanda all’uso di bottiglie in vetro, appunto suscettibili di essere riconsegnate al fornitore e, quindi, riutilizzate“.

Interessante notare come l’odierno Tar releghi in cantina il potere vincolante dei criteri minimi ambientali, privi di forza precettiva tale da imporsi alla disciplina di gara, ritenendoli peraltro mere “suggestioni”. Ad onor del vero, però, le relative clausole non erano state impugnate.

Va tuttavia rammentato che:

  • l’art. 34 obbliga all’inserimento dei documenti di gara dei pertinenti criteri minimi ambientali;
  • per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari i CAM pertinenti sono quelli approvati con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011;
  • l’art. 5.3.1 (specifiche tecniche di base) del citato DM prevede che “non dovrà essere previsto l’utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all’utenza e al contesto, prevedendo l’utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da concentrato).

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it