Riparazione veicoli: prezzo più basso o oev?
Ecco la posizione che par essere prevalente, avallata dall’odierna Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 6 marzo 2018, n. 2528.
“le censure di parte ricorrente poggiano sulla configurazione del servizio di rimessa e manutenzione di veicoli quale servizio caratterizzato da una notevole componente tecnologica ed intellettuale (il che sarebbe confermato dalle perizie allegate al ricorso), che richiederebbe, per espresso disposto legislativo, di essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tale ricostruzione non può però essere condivisa.
Come già sommariamente rilevato nell’ordinanza cautelare – non impugnata – e condiviso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa che si è espressa sui diversi contenziosi instaurati dal Consorzio per analoghe gare (ex multis, Tar Torino, I, ord. 550/2017; Tar Milano, IV, ord. nn. 1548/2017, 55 e 154/2018; Tar Firenze, II, nn. 1667/2017 e 28/2018; Tar Ancona, I, n. 45/2018 – tutte non appellate), non si può ritenere che gli interventi di manutenzione e revisione periodica degli automezzi non abbiano le caratteristiche di standardizzazione e ripetitività, rispetto alle quali gli elementi della manodopera e dell’aspetto tecnologico, indubbiamente presenti nello svolgimento del servizio, si pongono comunque quali voci inferiori, essendo l’elemento prevalente e determinante rappresentato, nell’appalto in questione, dal costo dei pezzi di ricambio, aventi caratteristiche fisse e standard con prezzi conosciuti e fissati da tariffari di mercato.
È stato in realtà già affermato che “è vero che attualmente i meccanici e gli altri tecnici addetti alle officine utilizzano in via massiccia strumenti di diagnostica elettronica e sono quindi obbligati a possedere determinate abilitazioni/specializzazioni, etc., ma questo non modifica la natura delle prestazioni, specie se di tratta di quelle routinarie (i c.d. tagliandi e le revisioni periodiche). Né rileva il fatto che in casi particolari l’individuazione del guasto richieda una valutazione più approfondita, perché questo attiene alla complessità degli apparati presenti su un automezzo e non alla natura dell’attività svolta dal tecnico.
D’altra parte, non si può negare che, ad esempio, anche le caldaie domestiche più moderne presentano caratteristiche costruttive diverse da quelle tradizionali (prevalendo oggi le componenti elettroniche) – il che richiede un più elevato e costante aggiornamento da parte dei tecnici manutentori – ma non c’è dubbio che le operazioni di manutenzione e revisione periodiche imposte dalla vigente legislazione di settore abbiano carattere routinario” (Tar Ancona, 45/2018).
Carattere routinario accentuato, nel caso di specie, dall’assenza di autonomia esecutiva dell’operatore, il cui costo della manodopera è già stato preventivamente fissato dalla lex specialis e le cui prestazioni d’opera sono elencate, nel dettaglio, dallo stesso capitolato speciale (art. 3).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio non può quindi condividere la posizione isolata del Tar Brescia, che ha invece accolto le doglianze di parte in considerazione dell’asserito “notevole range di discrezionalità, rectius ampiezza degli ambiti di scelta, con riferimento alla diversificata tipologia degli interventi suscettibili di essere adottati; nonché la scelta degli strumenti di diagnostica e le connesse competenze di carattere tecnologico” – ambiti di scelta che, alla luce della disamina in concreto del servizio oggetto di affidamento, devono piuttosto ritenersi irrilevanti.
Utilizzando quanto detto in altra sede, può infatti convenirsi che “l’esperienza del settore meccanico e industriale evidenzia, infatti, come sia proprio il ricorso sempre maggiore all’informatica ed alle macchine ad aumentare il grado di standardizzazione anche delle attività artigianali ed operaie, così delineando un processo che è l’esatto opposto della prospettazione di parte ricorrente” (Tar Firenze, 28/2018)”.
Cfr. anche questo articolo, e anche questo.