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Clausola sociale per riassorbimento del 50% del personale . Legittimità

Tar Lazio, Roma, Sez. III bis , 15 marzo 2019 , n.3479

E’ legittima la clausola che obbliga i concorrenti alla conferma di almeno il 50% del personale già impiegato nell’appalto?

Il Tar Lazio, Roma, Sez. III bis , 15 marzo 2019 , n.3479 stabilisce che questa clausola è legittima.

Il ricorso presentato contestava, tra le altre, la clausola avente valore escludente  che obbligava i concorrenti alla conferma e utilizzo in servizio di almeno il 50% degli operatori già operativi.

Il Tar Lazio rigetta per due ordini di motivi.

In primo luogo ricorda che  la stessa giurisprudenza richiamata a sostegno da parte ricorrente (CS, sez.III, n.3471/2018afferma che la clausola sociale è costituzionalmente e comunitariamente legittima solo se non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall’impresa uscente, in violazione dei principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.

In secondo luogo evidenzia che nella fattispecie in esame l’obbligo di cui alla contestata clausola riguardava non tutti gli operatori uscenti ma unicamente il 50% degli stessi.

Alla luce dell’applicazione concreta delle recenti Linee Guida ANAC  n.13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 ) la Sentenza risulta essere particolarmente significativa.

Le Linee Guida n.13 si limitano infatti ad affermare che : l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario.

E proseguono affermando che Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

La Sentenza del Tar Lazio  provvede invece a quantificare  ( legittimandolo ) almeno un limite minimo di obbligo di riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente .

Pertanto essa rappresenta un precedente a cui le stazioni appaltanti potranno fare riferimento ,in particolare per gli appalti pluriennali di servizi ad alta intensità di manodopera.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).