La revisione prezzi prevista all’art. 26, d.l. n. 50/2022 richiede necessariamente la presentazione di un’istanza da parte dell’interessato che dia avvio al procedimento volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla norma per il riconoscimento della revisione dei prezzi.
Ed il termine ultimo per la presentazione dell’istanza coincide con l’emanazione del certificato di regolare esecuzione e non con l’approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante.
Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Sez. IV, 24/03/2025, n. 1025:
9. Le censure sono infondate.
9.1 L’art. 26, co. 1, del d.l. n. 50 del 2022 prevede che «Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3».
A tal fine, è precisato che «I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. […] Il pagamento è effettuato […] utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto».
9.2 La norma ha introdotto una speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo d’appalto che – al pari di quella prevista all’art. 1septies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 – non si discosta nella sua natura, se non per l’eccezionalità delle previsioni giustificate dal contesto emergenziale, dall’istituto generale della revisione prezzi (cfr. Tar Puglia, Bari, sent. n. 185/2024).
9.3 Per pacifica giurisprudenza, l’istituto della revisione prezzi consiste in procedimento finalizzato al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale nei confronti del privato contraente e che necessita sempre l’attivazione – su istanza di parte – di un procedimento nel quale l’Amministrazione dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell’adozione del provvedimento che riconosce o meno il diritto al compenso revisionale; in caso di inerzia da parte della Stazione Appaltante, a fronte della specifica richiesta dell’appaltatore, quest’ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall’Amministrazione ed ottenere, se del caso, una pronuncia che imponga all’Amministrazione di provvedere sulla domanda di revisione dei prezzi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6/9/2022, n. 7756; id. sez. III, 14/11/2018, n. 6421; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, n. 377; T.A.R. Puglia, sez. III, 14/1/2022, n. 63).
9.4 In applicazione di questi principi deve quindi ritenersi, che, al pari delle altre ipotesi di revisione prezzi, anche quella eccezionale prevista all’art. 26, d.l. n. 50/2022 richieda necessariamente la presentazione di un’istanza da parte dell’interessato che dia avvio al procedimento volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla norma per il riconoscimento della revisione dei prezzi.
In senso contrario non depone la circostanza che l’art. 26, d.l. n. 50/2022 non preveda espressamente la necessità di un’istanza, a differenza dell’art. 1 septies, d.l. n. 73/2021 (disposizione quest’ultima che introduce anch’essa un’ipotesi speciale di revisione dei prezzi, finalizzata a fronteggiare gli aumenti eccezionali di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021): l’espressa previsione contenuta nell’art. 1 septies trova, invero, giustificazione nella volontà del legislatore di introdurre un termine di decadenza entro il quale doveva essere presentata la domanda (quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1), termine che non è, invece, previsto all’art. 26, d.l. n. 50/2022.
9.5 Ferma restando, quindi, la necessità di una richiesta da parte del privato occorre ora individuare quale sia il momento ultimo entro il quale tale istanza possa essere proposta, se cioè esso coincida con l’emissione del certificato di regolare esecuzione, come ritenuto dal Comune di …………., o con l’approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante, come sostenuto dalla ricorrente.
9.6 L’art. 26 non ha previsto nulla al riguardo. Ha, tuttavia, disposto che, per fare fronte alle richieste di revisione prezzi, l’amministrazione possa utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi “ultimati” per i quali “siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione”.
Ad avviso del Collegio, deve ritenersi che, così disponendo, il legislatore abbia sostanzialmente individuato tali adempimenti quale momento ultimo entro il quale l’interessato può presentare la domanda di revisione dei prezzi: successivamente all’esecuzione dei collaudi e all’emissione dei certificati di pagamento le somme non sono più destinate all’appalto, che è ormai ultimato, e diventano disponibili per fare fronte a richieste di revisione dei prezzi in relazione ad altri appalti.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza coincida con l’emanazione del certificato di regolare esecuzione e non con l’approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante, adempimento quest’ultimo che, come condivisibilmente ricordato dalla difesa del Comune di ………., è posto nell’interesse dell’amministrazione e non dell’appaltatore che ha già sottoscritto il certificato senza proporre alcuna domanda.
Questa conclusione oltre ad essere rispettosa del dettato normativo si pone in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza circa la necessità che la domanda di revisione dei prezzi – pur non soggetta alla disciplina delle riserve – debba essere presentata prima della firma del certificato di collaudo (cfr. Cons. St., sez. IV, 3818/2002; Cass. civ., sez. I, 16 giugno 1997, n. 5373; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5667/2022; Cassazione civile sez. I, 15/11/2018, n.29471; T.A.R. Basilicata, sez. I, 08/01/2015, n.1).