Regolarizzazione postuma delle regolarità fiscale. Esclusione?
Il Tar Lazio, Roma, Sez. I-quater, 17 novembre 2017, n. 11384 aderisce al principio consolidato che vieta la regolarizzazione postuma della regolarità fiscale e legittima l’esclusione dell’offerente insolvente.
“L’assolvimento agli obblighi fiscali rappresenta un dovere che incombe su qualunque contribuente per il solo fatto di essere percettore di reddito; detto adempimento, imposto per legge a scadenze precise, viepiù per un operatore economico che intenda contrattare con la Pubblica Amministrazione, non può essere, dunque, rimesso a valutazioni di convenienza dell’obbligato.
Ditalchè non può considerarsi regolare la posizione fiscale di un’impresa che, in debito con il fisco, decida di regolarizzare la sua posizione solo dopo essersi assicurata di aver conseguito una commessa pubblica.
Ne discende che l’impresa che opti per una soluzione di tal genere lo fa a suo rischio, potendo essere certa che, come nel caso di specie, ove consegua l’aggiudicazione la vedrà revocata a causa della sua posizione di irregolarità fiscale.
Alla stregua del chiaro dettato normativo è recessiva qualunque ulteriore argomentazione, dal momento che il comportamento della stazione appaltante era sostanzialmente vincolato“.
“Per giurisprudenza costante, in tema di appalti pubblici, alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara occorre presentare una piena conformità fiscale: ai fini dell’esclusione dalle pubbliche gare per carenza dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016), può dirsi “definitivamente accertato” un rilevante insoluto fiscale fatto oggetto di cartella di pagamento ritualmente notificata all’impresa interessata laddove, alla data ultima prevista per la presentazione della domanda di partecipazione, siano ancora pendenti i termini per l’impugnativa (ultimo giorno); difatti, la possibilità di impugnativa della cartella (e la pendenza dei termini a tal fine fissati) non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella (Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2017, n. 3985)”.