Nelle procedure dove è prevista la produzione del PassOE almeno la registrazione sulla piattaforma AVCPASS deve essere effettuata!
Lo ricorda Tar Lombardia, Milano, Sez. IV , 30.04.2019 , n. 970 .
L’impresa ricorrente era stata esclusa dalla gara per non aver acquisito il codice AVCPASS sul portale di ANAC .
Questo rendeva impossibile per la stazione appaltante verificare, tramite la piattaforma informatica, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara.
L’impresa sostiene che la mancata presentazione del PassOE doveva essere oggetto di soccorso istruttorio.
I giudici milanesi, dopo aver ricordato che AVCPASS è un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, ribadiscono gli obblighi cui sono tenuti gli operatori.
Pertanto, gli operatori economici, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS, tramite un’area dedicata inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità.
Gli operatori registrati, individuata la procedura di affidamento cui intendono partecipare, ottengono dal sistema un “PassOE” (cioè un documento il quale attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, in relazione a quella determinata procedura) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Nel caso in questione l’esclusione di parte ricorrente non discende tanto dalla mancata presentazione del documento costituito dal PassOE, quanto dall’insussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della stessa registrazione AVCPASS presso il portale ANAC.
E non è possibile ricorrere a soccorso istruttorio, in quanto la registrazione AVCPASS non costituisce tanto una dichiarazione, quanto una procedura articolata, e la sua omissione rappresenta un’irregolarità essenziale e insanabile.
Il PassOE può essere oggetto di soccorso istruttorio, ma solo se sia avvenuta la registrazione su AVCPASS.
I giudici milanesi ricordano infatti che :
Il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio)”, ma ciò è possibile “purché il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac, AVCpass) sia stato perfezionato. In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. Tar Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150.)” (così T.A.R. Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n.11031).
Il ricorso viene dunque dichiarato in parte infondato ed in parte improcedibile.