Qualificazione SOA senza soluzione di continuità: quando sussiste la fattispecie?
Ecco la risposta fornita dal Tar Liguria, Genova, sez. I, 28 novembre 2018, n. 934
“Parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’ammissione alla procedura della controinteressata per avere la stessa perso, nel corso della procedura, il possesso del requisito di qualificazione per la classifica V nella categoria di lavori OS34 (sistema antirumore per infrastrutture di mobilità), con conseguente venir meno dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando.
Detta censura si basa sul certificato SOA rilasciato in data 10 luglio 2018, nel quale risultava in classe IV, qualificazione inidonea all’esecuzione dei lavori previsti per la categoria OS34, ammontanti ad euro 7.046.888,98. La società ricorrente ipotizza che tale declassamento sia la conseguenza di una modifica intervenuta nella compagine del consorzio.
Il motivo non merita favorevole apprezzamento.
Come documentato dall’odierna controinteressata e confermato dalla stazione appaltante, che in seguito alla proposizione del ricorso ha avviato un procedimento di esclusione poi conclusosi negativamente, ha mantenuto la qualificazione dichiarata in sede di partecipazione per tutta la procedura, senza soluzione di continuità.
La qualificazione inferiore risultante dal certificato del 10 luglio non è dovuta ad alcuna modifica della compagine sociale del consorzio né alla perdita dei requisiti di qualificazione, ma unicamente alla circostanza che l’attestazione SOA della consorziata Alfa S.r.l., che -unitamente alla consorziata IBetaso System S.r.l.- apporta nell’ambito del Consorzio il requisito di qualificazione nella categoria OS34 – è stata assoggettata, nel corso del procedimento di gara, alla verifica triennale.
Il 19 luglio 2018 la consorziata sottoscriveva il contratto di aggiornamento dell’attestato della per verifica triennale mentre il 2 luglio 2018 il Consorzio sottoscriveva il contratto di aggiornamento dell’attestato per scadenza intermedia (derivante dall’assoggettamento a verifica triennale della consorziata Alfa). Per consolidata giurisprudenza ove l’impresa richieda tempestivamente la verifica, e detta verifica abbia esito positivo, non vi è soluzione di continuità nella qualificazione posseduta.
Nel caso in esame, visto l’approssimarsi della scadenza triennale del certificato SOA della consorziata, prevista per il 28 luglio 2018, l’organismo di certificazione “Attesta” il 10 luglio 2018 ha rilasciato a Consorzio un certificato che non computava il requisito apportato dalla Alfa S.r.l., il quale veniva “congelato” salvo peraltro essere reinserito “con effetti retroattivi”, all’esito positivo della verifica triennale.
Tale modalità di attestazione è frutto di una prassi costantemente seguita dall’organismo di certificazione, come dallo stesso attestato con nota di data 4 ottobre 2018 agli atti, e fa comunque salvo il principio di ultrattività ex lege dell’attestato (art. 77 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010).
Il possesso ininterrotto del requisito di qualificazione è confermato dal certificato rilasciato, in favore di Alfa S.r.l., dalla società di certificazione in data 10 settembre 2018, che all’esito del procedimento di verifica triennale ne conferma la certificazione in classifica IV per la categoria di lavori OS34. Detto certificato riporta -infatti- come scadenza del quinquennio di validità quella del 28 luglio 2020, in conformità e in continuità quindi con il rilascio della originaria certificazione nella stessa classe rilasciato il 29 luglio 2015.
Analogamente l’adeguamento del certificato del Consorzio Valori per la classifica V, rilasciato da “Attesta” il 21 settembre 2018, all’esito della conclusione della verifica triennale della consorziata, riporta quale scadenza del quinquennio di validità il 22 gennaio 2022, quindi in conformità e continuità rispetto all’originario certificato rilasciato il 23 gennaio 2017.
Il ricorso principale è pertanto infondato”,