La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 193 e dell’art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 per avere il Comune ritenuto tecnicamente fattibile la proposta della controinteressata laddove essa, sulla base di una relazione predisposta da un tecnico di fiducia della ricorrente, risulterebbe irrealizzabile.
T.A.R. Liguria, I, 25 febbraio 2025, n. 203 ritiene che la doglianza sia infondata.
Secondo il Collegio l’art. 41 del D.lgs n. 36 del 2023 prevede, al comma 1, che la progettazione nel suo complesso (quella di fattibilità e quella esecutiva) sia “volta ad assicurare” il rispetto dei vincoli e dei piani esistenti e non imponendo che già il progetto di fattibilità contenga previsioni tutte e ab origine conformi a detti strumenti, atteso che la lettera della norma richiede che la progettazione sia “volta ad assicurare” detta conformità, ossia che contenga gli elementi per conseguirla, tanto è vero che lo stesso art. 41, comma 6, del D.lgs n. 36 del 2023 precisa che il progetto di fattibilità “contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte” ammettendo il loro rilascio successivamente alla presentazione del progetto.
Update: vedi questo articolo per sapere come la pensa il MIT sul punto