Come funziona la valutazione di anomalia dell’offerta nell’ambito del project financing?
Ecco le riflessioni del Consiglio di Stato, sez. II, 07 maggio 2018, n. 527:
“Si è già rilevata, in fase cautelare, la peculiare natura del contratto di concessione, intrinsecamente fondato sull’assunzione di un rischio di gestione da parte dell’affidatario, secondo il paradigma del partenariato pubblico-privato, che di regola orienta l’oggetto ed i limiti della verifica di anomalia delle offerte.
All’impresa aggiudicataria è conferito, per un periodo di tempo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa degli impianti di riscaldamento, in cambio della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo degli impianti stessi, con assunzione di rischio (di costruzione, di domanda e di disponibilità) da parte della medesima aggiudicataria.
I rischi, nella specie, sono stati indicati all’art. 2.1. delle “specifiche tecnico-amministrative”, ovvero: a) rischio di errata progettazione; b) rischio di costruzione; c) rischio di mancato consumo in conseguenza di inverni miti; d) rischio sull’eccedenza dei consumi, dovuto al superamento del limite kWh annui inserito nell’offerta, con conseguente inesigibilità del pagamento del maggiore quantitativo erogato dal concessionario.
Nello schema della finanza di progetto, il bando ha richiesto ai concorrenti di formulare un’offerta tecnica ed economica, tenendo in considerazione tutti i profili di rischio trasferiti all’affidatario e valutando al meglio su quali elementi esprimere le migliorie proposte.
In totale, il piano asseverato del Consorzio stima i costi a carico del concessionario pari ad euro 17.855.818,33 (di cui euro 3.554.148,47 per i lavori) ed i ricavi nel decennio pari ad euro 18.668.709,73, con un risultato di utile operativo lordo di euro 1.674.767,27 ed una remunerazione dell’investimento (indice “ROI”) del 5,67%.
Per tale profilo, le censure della ricorrente devono respingersi, in considerazione del pacifico orientamento secondo cui la verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà dell’offerta nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5518; Id., sez. V, 27 marzo 2017 n. 1370; Id., sez. III, 15 aprile 2016 n. 1533).
Sull’adeguatezza della motivazione del giudizio di congruità espresso dall’Agenzia, va ribadito che è ben ammissibile l’attenuazione del relativo onere, potendo giudicarsi esaustiva la motivazione per relationem alle giustificazioni fornite dall’impresa in caso di giudizio positivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2017 n. 4912).
Al contempo, ciò che la società ricorrente pare voler censurare è l’indebita allocazione, da parte del consorzio aggiudicatario, di una parte dei costi dei lavori sul servizio energia ed il maggior punteggio economico che, per tale via, sarebbe stato attribuito dalla commissione di gara. Come si è visto, infatti, il sub-punteggio relativo al costo dei lavori pesava in misura assai superiore rispetto a quello per il canone del servizio.
Ma ciò non determina affatto l’anomalia dell’offerta del Consorzio.
Tutte le voci di offerta sono state oggetto di giustificazione ed analisi di congruità.
D’altronde, non possono accogliersi doglianze concepite come se si fosse in presenza di un appalto di lavori ed ogni componente di offerta dovesse essere effettivamente remunerata per il corrispondente importo, non tenendo conto della peculiarità dello schema della finanza di progetto, dove il concessionario privato sostiene un costo per investimento che recupera, insieme ai costi operativi, alle spese generali ed agli oneri finanziari, mediante i proventi dell’attività di gestione del servizio, oltre che dalla quota di canone imputabile ai lavori. Scontando un margine di rischio che rappresenta l’elemento essenziale distintivo tra l’appalto ed il partenariato pubblico-privato”.