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Sul principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica .

Tar Lazio, Roma, Sez. III bis , 17 / 09 /2019 , n.11055.

Concessione per la gestione di un punto di ristoro. Il Bando prevedeva per la presentazione dell’offerta l’invio di un plico contenente due buste: la prima con documentazione “amministrativa”; la seconda contenente riferimenti a progetti migliorativi/aggiuntivi ed a certificazioni per esperienze pregresse insieme all’offerta propriamente economica.

La Commissione  ha proceduto prima alla contestuale apertura di tutti i plichi e delle rispettive buste ,poi in successiva seduta ha proceduto prioritariamente alla valutazione delle offerte economiche e successivamente alla valutazione di tutte le altre componenti dell’offerta (“progetti migliorativi”, “progetti per servizi aggiuntivi e migliorativi”).

L’impresa terza classificata impugna l’aggiudicazione con  motivo di ricorso nel quale si censura il procedimento di individuazione del contraente perché, in spregio al principio di separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica, “all’interno della busta “offerta economica”, disponeva che occorreva inserire sia la documentazione riconducibile all’offerta tout court “economica” sia quella riconducibile all’offerta “tecnica”.

Tar Lazio, Roma, Sez. III bis , 17 / 09 /2019 , n.11055 , accoglie il ricorso.

La censura, nel merito, è fondata.

La giurisprudenza ha affermato che “il principio di separazione fisica dell’offerta garantisce un ordinato svolgimento della gara e impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, 18 luglio 2019 n. 6017).

 

Come è noto, il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica (che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale) trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali e costituisce presidio all’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.

Il principio si declina in una triplice regola, per cui:

a) la componente tecnica dell’offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392; Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890);

b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa): cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612;

c) l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287).

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte in quanto occorre evitare che gli elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali (Consiglio di Stato sez. III, 26/02/2019, n.1335)

Nel caso di specie, trattandosi di una procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sussisteva quindi il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità che accade, appunto, laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell’offerta) (ex plurimis Cons Stato 18 luglio 2019 n. 6017/ ).

Il ricorso viene accolto, ed il Tar annulla l’intera procedura di gara.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).