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Prezzo più basso e commistione tra documenti amministrativi ed offerta economica

Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 24 novembre 2017, n. 2737

L’inserimento di elementi economici (tariffe) nella busta amministrativa in una gara da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determina l’esclusione?

A questa domanda, ed ad ulteriori relative alle scuole elementari dell’appalto (allegazione carta identità, sottoscrizione appalto in ogni pagina) risponde la sentenza Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 24 novembre 2017, n. 2737:

“il Collegio ritiene di dover valorizzare la premessa della difesa del Comune intimato, secondo la quale il prospetto “tariffa” è irrilevante per il tipo di procedura seguita, poiché, in uno al bando, è stato pubblicato l’elenco specifico e dettagliato dei mezzi per i quali riferire l’offerta di copertura assicurativa complessiva, senza, cioè, alcun riferimento ai singoli mezzi.

L’osservazione è rilevante, poiché, per un verso, si conferma che il tariffario non era richiesto (né è possibile evincerne la tenutezza dagli atti di regolamentazione della gara), dall’altro che, tenuto anche conto che l’aggiudicazione era prevista secondo il criterio del prezzo più basso, l’inserimento di detto documento (non dovuto) tra la documentazione nella busta diversa da quella stabilita per contenere l’offerta economica, non poteva in alcun modo “anticipare” quest’ultima, disvelandone implicitamente il contenuto.

In altri termini, un tariffario per singoli mezzi, non può fornire indizi per comprendere l’offerta prevista in maniera complessiva su un unico ribasso e, comunque, proprio quest’ultimo costituisce il dato incerto (e non preventivamente svelato), sicché, al più, con una complessa operazione ricostruttiva, si sarebbe potuto stabilire “la base del ribasso”, ma non lo stesso e l’importo complessivo offerto.

Ad abundantiam, posto che i criteri vanno visti nella loro oggettività, considerato che le operazioni selettive sono state contestuali, in concreto tale “anticipazione” certamente non è avvenuta.

Infine, così come dimostrato dal Comune resistente, la predetta tariffa esibita da Unipol, secondo quanto previsto dall’art. 6, è prevista come non applicabile ai contratti assegnati mediante una pubblica gara, sicché, ritiene il Collegio, che il seggio di gara abbia fatto buon uso del potere di valutazione, ritenendo l’esibizione di tale documentazione non significativa e, come tale, non influente ai fini dell’ammissione della controinteressata”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it