in

Possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo destinata alle “spese generali”? Questo Tar dice si.

Tar Lazio, Roma, Sez. III, 15/01/2025, n.666

Secondo la ricorrente l’offerta dell’aggiudicataria è inaffidabile perché il costo della manodopera necessario per far fronte alle prestazioni correlate al monte orario aggiuntivo non avrebbe potuto essere allocato tra le spese generali. Ciò in quanto le spese generali rappresentano una voce di costo riferita ad altri e strumentali costi della commessa e, per questo, insuscettibile di essere utilizzata a copertura dei costi che attengono alle prestazioni strettamente dedotte in contratto, quali, appunto, i costi della manodopera.

Tar Lazio, Roma, Sez. III, 15/01/2025, n.666 stabilisce che:

7.1. Il Collegio, innanzitutto, ritiene di dover porre in rilievo come in seno alla giurisprudenza amministrativa si siano formati differenti orientamenti in relazione alla possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo destinata alle c.d. “Spese generali”.

7.1.1. Secondo un orientamento più restrittivo – richiamato anche da yyy in ricorso – non sarebbe possibile allocare tra le “Spese generali”, ancorché parzialmente, il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato con l’offerta presentata in sede di gara.

In particolare, il giudice amministrativo ha in proposito stabilito che “Le ‘spese generali’ costituiscono una voce di costo che comprende i costi di tutte le risorse – escluse quelle riconducibili alla manodopera e ad altre voci separatamente indicate – che l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione della commessa; non è richiesto – salvo diversa indicazione del bando o della stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia – che esse siano dettagliatamente esposte” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6786 del 3 novembre 2020).

7.1.2. In altre pronunce, che poggiano sull’assunto logico per cui il giudizio di anomalia ha per oggetto l’accertamento della tenuta globale dell’offerta presentata dagli operatori economici in sede di gara (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8303 del 4 dicembre 2019), la voce di costo relativa alle “Spese generali” è stata ritenuta suscettibile di essere considerata anche ai fini della copertura di una parte dei costi della manodopera non distintamente indicati nella offerta economica, quali, ad esempio, i costi del personale con mansioni direttive, di coordinamento o di raccordo, prestate a beneficio di più contratti in corso di esecuzione nei confronti di differenti stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7135 del 21 ottobre 2019) e i costi della manodopera relativi ad “urgenze non prevedibili” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 788 del 30 gennaio 2020).

In ogni caso, l’allocazione di una porzione dei costi della manodopera all’interno della voce di costo relativa alle “Spese generali” non costituisce un’operazione sempre di per sé legittima, essendo per converso necessario verificare in concreto che nella stessa vi sia capienza sufficiente per garantire la copertura anche di tali specifici costi (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7135/2019, cit., punto 3.1.1).

7.1.3. Ad una più attenta analisi di tali arresti giurisprudenziali, peraltro, emerge come l’allocazione dei suddetti specifici costi della manodopera nella voce “Spese generali” è stata reputata non irragionevole dal giudice amministrativo anche in considerazione del fatto che si trattava di “costi generali” dell’operatore economico (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7135/2019, cit., punto 3.1.1; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 788/2020, cit., punto 7), in un caso addirittura non suscettibili di essere quantificati con esattezza ex ante, in quanto correlati ad urgenze non prevedibili e, in parte, connessi al costo di reperibilità dei lavoratori.

Una siffatta ipotesi, per converso, non ricorre nel caso di specie, nel quale non vengono in rilievo costi generali di xxx, atteso che i costi della manodopera necessari per eseguire le prestazioni relative alle migliorie offerte costituiscono costi specifici del servizio di pulizia delle sedi di ….. oggetto dell’affidamento pubblico per cui è causa, la cui unica peculiarità è data dal fatto che si tratta di prestazioni aggiuntive volontariamente offerte dalla società aggiudicataria per conseguire il punteggio premiale previsto dal sub-criterio B3 del disciplinare di gara.

7.2. Il Collegio, in assenza di un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla possibilità di allocare, almeno parzialmente, i costi della manodopera tra le “Spese generali”, ritiene che sia più equo fare applicazione dell’indirizzo pretorio meno restrittivo. Ciò implica, come visto, che venga effettuata una verifica in concreto della capienza della voce di costo denominata “Spese generali” rispetto alla copertura dei costi della manodopera non distintamente indicati in offerta, che nel caso di specie corrispondono a quelli necessari per eseguire le prestazioni offerte da xxx a titolo di migliorie e per i quali è stato indicato l’importo di euro 15.342,95.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).