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Possibile clausola escludente nel servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari .

Tar Marche, Sez. I , 20 / 09 / 2019 , Ordinanza n. 196 .

Quella del Tar Marche è una Ordinanza , ma merita la segnalazione in quanto relativa all’impugnazione di un Bando di Gara ed ai requisiti previsti per la partecipazione.

Viene impugnato il Bando di Gara  per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari e non sanitari degli enti del servizio sanitario regionale delle Marche.

Operatore economico impugna il Bando , il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico.

Vedremo la decisione nel merito, ma l’Ordinanza Tar Marche, Sez. I , 20 / 09 / 2019 , n. 196  accoglie l’ istanza di concessione di misure cautelari con le seguenti motivazioni :

Ritenuto, almeno ad un primo esame proprio della presente fase, che la clausola contenuta al punto 7.3, lettera A), del Disciplinare e all’art. 6.2.5 del Capitolato Tecnico, relativa ai requisiti di capacità tecnica e professionale, nella parte in cui prevede la disponibilità di due impianti autorizzati per la termodistruzione per i codici CER indicati, sembri limitare eccessivamente la partecipazione e quindi, in tal senso, essere giudicata “escludente”

Insomma, chiedere la disponibilità di due impianti di termodistruzione è forse eccessivo….

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).