Sull’art. 41 c. 14 abbiamo già speso troppe parole (cfr. questo articolo), ed abbiamo già ricostruito il contrasto giurisprudenziale sul punto (cfr. questo articolo).
Abbiamo già avuto modo anche di commentare l’ordinanza T.A.R. Liguria, I, ord. 27 marzo 2024, n. 54, ed il titolo dell’articolo diceva tutto: “Scorporo della manodopera: il disastro dell’art. 41, c. 14 (e dell’ANAC) riassunto in un’ordinanza“.
Oggi la vicenda di cui a detta ordinanza è giunta a giudizio: T.A.R. Liguria, I, 14 ottobre 2024, n. 673.
La sentenza pare un riassunto del nostro scritto, e sposa la conclusione ivi contenuta che, sebbene in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, continua ad essere l’unica a fornire un significato “sensato” ad una norma oggettivamente oscura.
Il Collegio ritiene preferibile una interpretazione della disposizione “aderente alla littera legis”, per cui “nella nuova disciplina gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, in quanto vanno scorporati dalla base d’asta da assoggettare a ribasso. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione rileva esclusivamente la percentuale di ribasso riferita all’importo dei lavori o dei servizi da appaltare, al netto dei costi del lavoro e della sicurezza (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147).
Tuttavia, come esplicitato nell’ultimo periodo dell’art. 41, comma 14, qualora l’operatore economico disponga di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa. Detto altrimenti, la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell’appalto al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante (e al netto degli oneri di sicurezza), ma il concorrente ha la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile. Naturalmente, i minori costi della manodopera che l’operatore ritiene di sopportare in concreto vanno specificati nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, nonché giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale”.
Giusto un anno fa avemmo a scrivere che fosse possibile “in via riflessa” ridurre il costo della manodopera, indicandolo in minor misura ai sensi dell’art. 108, per indiretto effetto del maggior ribasso offerto sull’importo ribassabile, ma solo e soltanto entro i limiti di capienza di quest’ultimo”.
Il Collegio dà infine atto dell’antitetica ricostruzione esegetica, secondo cui “il costo della manodopera, seppur esposto separatamente negli atti di gara, continuerebbe a costituire un elemento della base d’asta, sulla quale l’offerente applica il ribasso (T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 19 dicembre 2023, n. 3787; delibera Anac 15 novembre 2023, n. 528). Dunque, secondo tale interpretazione il ribasso viene formulato sull’importo contrattuale al lordo della manodopera, onde nulla sarebbe mutato rispetto al codice del 2016“.
Il Collegio respinge però detta opzione ermeneutica “perché conduce alla sostanziale abrogazione della prescrizione dell’art. 41, comma 14, sulla non diretta ribassabilità della manodopera, ponendosi, oltretutto, in contrasto con il criterio direttivo enunciato nella legge delega (ossia che “i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”: cfr. art. 1, comma 2, lett. t della legge n. 78/2022)”.