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Per la serie: “vogliamo andare nello spazio con un piede nel Mesozoico” Parte III (gara telematica Mepa)

Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 11 maggio 2018, n. 01060

Per la serie: “vogliamo andare nello spazio con un piede nel Mesozoico” Parte III (gara telematica Mepa)

Il disciplinare di una gara telematica prevedeva espressamente che:

  • Dovesse essere caricata una relazione tecnica nella cd. busta b);
  • Dovessero essere indicati i ribassi offerti, nonché i costi per la manodopera nella cd. busta c).

Il sistema (Mepa), non correttamente impostato, non permetteva di presentare le medesime offerte in modo corretto e completo, così come indicato dal disciplinare di gara, poiché consentiva il solo caricamento dei cd. “fac simile di sistema”, inibendo il caricamento di file difformi.

In considerazione di tali circostanze e della consapevolezza dell’impossibilità legale di integrare successivamente gli elementi (essenziali) relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, l’impresa aveva inserito i relativi files, firmati digitalmente e in formato Zip – nell’ambito della cd. busta a) relativa alla documentazione amministrativa, unico campo in cui il sistema consentiva il caricamento di files in allegato.

L’impresa viene esclusa dalla SA con la seguente motivazione: “il concorrente ha inserito nella busta virtuale A – Documentazione Amministrativa – l’offerta tecnica e l’offerta economica (liberamente accessibili e visualizzabili dalla Commissione in fase di esame e valutazione della documentazione amministrativa) che invece andavano inserite separatamente nelle sezioni del MePa riservate rispettivamente all’offerta tecnica (busta virtuale B) e a quella economica (busta virtuale C)”.

L’impresa presenta ricorso e la SA si difende con la seguente motivazione: “che gli offerenti potevano caricare a sistema sia l’offerta tecnica che quella economica banalmente “incollando” ai fac-simile di sistema (con strumenti di fusione di file PDF, propri di qualunque sistema operativo e sempre disponibili gratuitamente sul web) la loro offerta tecnica e quella economica contenente anche i costi del personale, oppure caricare file del tutto differenti dal fac-simile di sistema (anche di tipo compresso)”.

Il Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 11 maggio 2018, n. 01060  non ritiene condivisibili le argomentazioni della SA e accoglie (incredibilmente) il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione.

Secondo il Collegio “a fronte dell’impossibilità materiale di inserire regolarmente gli allegati dell’offerta economica e dell’offerta tecnica nel campo predisposto per tali voci, la ricorrente, per non incorrere nella sicura esclusione dalla gara per violazione di espresse previsioni del disciplinare, ha deciso di inserire i files nel campo della Documentazione amministrativa, contando sulla duplice circostanza che la Commissione avrebbe subito individuato nella documentazione amministrativa i files alla stessa estranei perché portanti le relative denominazioni “Offerta Tecnica.zip (5,93 MB)” e “Offerta Economica.zip (293.93 KB)”e avrebbe dunque potuto (e dovuto) evitare di aprirli (così rispettando il principio di segretezza e di separazione tra offerta tecnica ed economica, così come ribaditi dalle stesse sentenze citate in modo non pienamente pertinente nel provvedimento amministrativo impugnato (Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3297, Id. 9 giugno 2009, n. 3575). La garanzia, poi, che l’apertura dei files in questione non avvenisse che all’atto dell’apertura dell’offerta economica è data dallo stesso sistema informatico, che consente di evincere esattamente il giorno e l’ora in cui si effettua ogni operazione, e dunque anche quelli di apertura di ogni file trasmesso dai concorrenti (esattamente in termini, T.A.R., Lazio – Roma, Sezione Terza Quater, 22 novembre 2013, n. 9989).

L’esclusione dalla gara della odierna ricorrente è dunque illegittima, atteso che, a fronte del comportamento tenuto dalla concorrente per superare delle criticità del sistema informatico a essa non imputabile, la stazione appaltante avrebbe potuto agire in autotutela, annullando l’intera procedura di gara”.

Questo ultimo passaggio è certamente condivisibile. Ma, caro operatore economico, un quesito alla SA no?

Non condivisibile invece il motivo che ha portato all’esclusione, ovvero che la SA avrebbe potuto non aprire i file in formato compresso. Il sistema può certamente tracciare ogni operazione svolta sulla piattaforma. Ma, una volta scaricati i file compressi, essendo questi in locale nell’ambito del sistema informatico della SA e non più tracciabili dalla piattaforma, come è possibile tutelare il principio di segretezza dell’offerta?Chi garantisce che i file non vengano aperti?

Qui la Parte I e la Parte II della rubrica “vogliamo andare nello spazio con un piede nel Mesozoico”,

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it