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Patteggiamento e art. 94 del Codice: costituisce causa automatica di esclusione?

T.A.R. Lazio, II, 09 gennaio 2025, n. 401

Come noto, l’art. 80 del Codice prevedeva che: “1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale(i.e. il cd. patteggiamento), per uno dei reati successivamente elencati.

Come parimenti noto, l’art. 94 del nuovo Codice, per i medesimi reati, prevede che: “1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile“.

Nel nuovo Codice, quindi, viene meno il riferimento al cd. patteggiamento, che trova spazio solo ed esclusivamente nell’art. 98, c. 6, quale mezzo di prova adeguato dell’illecito professionale.

Si noti che trattasi verosimilmente di modifica “last second“, tenuto conto che la relazione illustrativa differisce dal Codice nella misura in cui ancora contempla il patteggiamento quale motivo di esclusione. Il mancato aggiornamento della relazione non chiarisce quindi la pur intuibile ragione sottesa alla modifica.

IL CASO

La ricorrente chiede l’esclusione dell’aggiudicatario a cagione della sussistenza di una sentenza di patteggiamento, che in tesi sarebbe equiparata a una sentenza di condanna definitiva e, pertanto, causa di esclusione automatica dalla procedura di gara.

IL GIUDIZIO

T.A.R. Lazio, II, 09 gennaio 2025, n. 401 respinge il ricorso, rilevando che “a differenza della vecchia formulazione dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 non è più prevista come causa automatica di esclusione, la sentenza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p.“.

Secondo il Collegio, quindi, è infondata l’argomentazione della ricorrente “in base alla quale la sentenza di patteggiamento subita dall’aggiudicataria sarebbe equiparata a una sentenza di condanna definitiva“.

Dall’analisi delle dichiarazioni rese in gara, dipoi, il Collegio ha rilevato che, “ancorchè in seguito al patteggiamento siano state applicate delle pene accessorie, tra cui la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni e servizi per la durata di mesi otto, la predetta ha provveduto spontaneamente a dare esecuzione alla misura interdittiva. A seguito di ciò la Procura della Repubblica di Perugia ha disposto l’archiviazione per non luogo a procedere ad ulteriori provvedimenti esecutivi. Deve, dunque, ritenersi applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 445 c.p.p. secondo cui “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna“.

Il Collegio ha conclusivamente ritenuto “che nella fattispecie il provvedimento di patteggiamento non è idoneo a produrre alcun effetto nella procedura di gara oggetto del presente giudizio e, pertanto, non può ritenersi configurata alcuna causa automatica di esclusione ex art. 94 del D.Lgs 36/2023. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 36/2023, le cause di esclusione non possono essere interpretate estensivamente“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it