La ricorrente, impresa italiana, ha partecipato ad una procedura di gara dichiarando di avvalersi dell’ausiliaria Higer Bus Company LTD stabilita in Cina per soddisfare i requisiti previsti dal bando, benché questo prevedesse espressamente che la gara non fosse soggetta all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
La stazione appaltante esclude l’offerente in forza di quest’ultima previsione, sulla base della seguente motivazione: “Dalle verifiche eseguite, anche alla luce di quanto si evince dalle conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Athanasios Rantos, l’11 maggio 2023 nella causa C-266/22, risulta che la Repubblica Popolare Cinese non ha sottoscritto l’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) contenuto nell’Allegato n. IV all’Accordo istitutivo del WTO, e, pertanto, è vietata la partecipazione di un’impresa cinese per l’assegnazione delle gare pubbliche in Italia, se pur in veste di ausiliaria. Invero, anche il rapporto di avvalimento con una impresa cinese è considerato non ammissibile in quanto concreterebbe di fatto una partecipazione, seppur indiretta, alla gara d’appalto, vietata”»;
T.A.R. Campania, I,04 novembre 2024, n. 5876 rigetta il ricorso e conferma la bontà della decisione assunta dalla stazione appaltante.
Si rinvia alla lettura integrale dell’interessante pronuncia.