Organo competente alla verifica di anomalia dell’offerta: può essere effettuata da un soggetto terzo rispetto a RUP e commissione giudicatrice?
A noi pare che sarebbe servita idonea motivazione a cura della stazione appaltante, la quale si è discostata dalle Linee Guida ANAC 3/2017. Ma non ci è dato sapere se effettivamente nei propri provvedimenti la stazione appaltante abbia motivato. Ad ogni modo Cfr. qui il ben più severo Tar Campano.
Ad ogni modo il Tar Marche, Ancona, Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 915 ammette risposta affermativa al quesito posto:
“Riguardo alla dedotta incompetenza, va osservato che la lex specialis demandava la verifica di anomalia al Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), individuato nella Dott.ssa XXXX, che avrebbe provveduto avvalendosi della Commissione di gara (cfr. art. 19.10 e art. 20, lett. e, del Disciplinare non oggetto di contestazione).
Risulta quindi irrilevante disquisire tra le competenze del RUP (Arch. JJJJ) e della Commissione secondo le Linee Guida ANAC n. 3/2017, atteso che il soggetto responsabile finale della valutazione era una figura diversa da entrambi (il RPS).
Nel caso specifico la Commissione ha espresso le proprie valutazioni trasmettendole poi al RPS per le determinazioni finali (cfr. verbale n. 4 seduta riservata del 3.10.2017).
Quest’ultimo, non ravvisando ragioni per discostarsi dalle valutazioni della Commissione, ha quindi ritenuto di proporre l’aggiudicazione alla prima in graduatoria (cfr. verbale seduta pubblica n. 3 del 4.10.2017, confermato con determina n. 378 del 10.10.2017 dello stesso RPS)”.