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Organigramma, gruppo di lavoro e presupposti per la sostituzione di un professionista (restauratore)

T.A.R. Campania, I, 18 marzo 2025, n. 2263

Interessante pronuncia del T.A.R. Campania, I, 18 marzo 2025, n. 2263, che, dopo aver ricamato sulla differenza tra organigramma e gruppo di lavoro, si sofferma sui requisiti di ammissione alla procedura di gara previsti dall’art. 66 d.lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 35, 36 e 37 dell’Allegato II.12 al Codice.

Nel particolare il Collegio ritine che “tali previsioni, lette in modo sistematico e complessivo, vanno intese nel senso che possono partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria gli operatori economici, inclusi i raggruppamenti temporanei, che dispongano di un organigramma composto da soggetti direttamente coinvolti nelle funzioni professionali e tecniche richieste dalla gara, e al cui interno devono essere indicati soggetti legati da un rapporto stabile e continuativo con l’operatore economico. Ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 citati, il requisito del collegamento stabile con l’operatore economico è soddisfatto dalla presenza di soci, amministratori, dipendenti e consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA. ​

Pertanto, un consulente privo di un tale collegamento stabile con l’operatore economico non può essere inserito nell’organigramma, e la sua professionalità non può essere utilizzata nella presentazione dell’offerta, né può essere indicato come componente del Gruppo di Lavoro.

Va rilevato che, sebbene il Disciplinare non faccia esplicito riferimento all’organigramma, preferendo utilizzare il termine “Gruppo di Lavoro“, i ruoli previsti sono perfettamente sovrapponibili: in entrambi i casi, si tratta di indicare i soggetti direttamente impiegati nella esecuzione delle funzioni della gara”.

Il Collegio, preso atto che l’offerente aveva indicato nel Gruppo di Lavoro un soggetto non rispondente ai requisiti previsti dal citato art. 35, ha ritenuto legittima l’esclusione dell’offerente dalla gara, siccome l’obiettivo di tale disposizione “è garantire che per l’esecuzione del progetto siano impiegate professionalità interne o comunque connesse stabilmente all’operatore economico, evitando l’inserimento di soggetti che abbiano solo rapporti occasionali, creati esclusivamente per ottenere punteggi aggiuntivi in sede di gara“.

Infine il Collegio, sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato non ha consentito la sostituzione del professionista privo dei requisiti, siccome ciò è possibile solo se, e l’evenienza non rilevava nella fattispecie, “tale figura in concreto non è determinante per la costituzione del raggruppamento: «la qualificazione del progettista indicato come di un soggetto diverso dai concorrenti alla procedura determina che in caso di raggruppamento di progettisti -nelle ipotesi in cui il soggetto da estromettere non sia stato determinante per la costituzione del raggruppamento, avendo contribuito in modo essenziale a portare i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione – il concorrente non possa essere per ciò solo escluso a seguito dell’accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione, nel caso di specie dal RTP dei progettisti, e la sua sostituzione» (Cons. Stato, 9 settembre 2024, n. 7496)”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it