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Ordinanza contingibile ed urgente per l’affidamento del servizio di igiene urbana. Illegittimità.

Tar Puglia, Lecce , Sez.II , 20 / 09 / 2019 , n. 1483

Parlando di servizi di igiene urbana sono note sia la delicatezza delle questioni sia  le difficoltà nella organizzazione e gestione dei servizi  .

Elementi spesso critici che ricadono in maniera pesante sulle spalle dei Comuni  ( in particolare di quelli più piccoli )  .

Per cui non di rado i Sindaci si devono trovare ad affrontare situazioni in cui è necessario adottare atti “sul filo del rasoio” , assumendosi responsabilità pur di garantire servizi essenziali .

La vicenda va dunque contestualizzata in questo quadro di difficoltà , in maniera da leggere le vicende che seguono tenendo ben presenti gli scenari in cui si trovano spesso ad operare i Comuni, ed evitare  conclusioni semplicistiche o affrettate.

La Sentenza in commento è relativa ad un caso  in cui si sovrappongono le previsioni in materia di appalti e , contemporaneamente, le competenze del Sindaco  per la tutela dell’igiene e sanità pubblica ( articolo 50 del Testo Unico Enti Locali ).

Competenze , come noto, esercitabili con il potere di ordinanza che , talvolta , si traduce in veri e propri atti di affidamento/proroga dei servizi di raccolta dei rifiuti ( come nel caso in questione ).

La parte ricorrente impugna infatti l’ordinanza contingibile e urgente con la quale, dopo una prima proroga di un anno, il Sindaco ha disposto una seconda e ulteriore proroga, ancora una volta di 12 mesi (dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019), del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana .

La proroga è stata disposta  in favore dell’attuale gestore del servizio.

La società ricorrente deduce la violazione dei principî di tutela della concorrenza e del divieto di affidamento diretto di appalti pubblici, del codice dei contratti pubblici e della direttiva comunitaria 2014/24/UE in materia di appalti pubblici, dell’art. 23 L. n. 62/2005, dell’art. 24 L.R. Puglia n. 24/2012, dell’art. 191 D. Lgs. n.152/2006 e dell’art. 50 TUEL, eccesso di potere per vizio di motivazione, distorta e sviata rappresentazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione del principio di buon andamento.

Insomma , anziché indire la gara , è stata disposta con ordinanza la proroga del contratto già in essere per la durata di un ulteriore anno, motivando la propria scelta sulla base del fatto che sarebbe in corso di svolgimento la procedura di gara per l’affidamento del servizio a livello di ambito.

L’ordinanza cautelare del 29 novembre 2018, n. 628, del T.A.R. Lecce (poi confermata da C.d.S., 1° febbraio 2019, ord. n. 438 ) , aveva già stabilito  la necessità di fissare un termine iniziale per l’espletamento della “gara ponte” in attesa dell’esito della gara a livello unitario.

Il termine era stato fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione/notificazione della presente ordinanza.

Il Comune però non ha indetto la suddetta “gara-ponte” .

Tar Puglia, Lecce , Sez.II , 20 / 09 / 2019 , n. 1483 accoglie il ricorso. L’Ordinanza del Sindaco è illegittima.

Come già evidenziato da questo Tribunale nella cit. ordinanza cautelare n. 628/2018, se è vero che, ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2, L.R. n. 24/2012, i Comuni sono tenuti ad affidare il servizio di raccolta rifiuti con una gara unitaria (v. comma 1), è altrettanto vero che ciascun Comune, per non rimanere sfornito del servizio rifiuti nelle more dell’avvio del servizio unitario affidato a seguito di “gara accentrata”, deve espletare la “gara-ponte” ai sensi del comma 2, per “contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario” (v. cit. comma 2);

– l’ordinanza impugnata (che ha disposto la proroga del servizio dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019), è quindi illegittima nelle parti in cui non ha contestualmente disposto l’espletamento della “gara-ponte” e non ha assoggettato la disposta proroga a risoluzione anticipata ed immediata nel caso di avvio del servizio unitario ovvero, se anteriore, di avvio del servizio a seguito di “gara-ponte” (come già affermato da questo Tribunale con la cit. ordinanza cautelare n. 628/2018);

Pertanto il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).