È da ritenersi legittima l’attribuzione di punteggio per l’offerta di un numero maggiore di ore rispetto a quelle previste dal capitolato prestazionale?
La ricorrente lamenta l’illegittimità della previsione del criterio di valutazione con il quale il disciplinare assegnava, un punteggio alle “maggiori ore prestate dagli operatori rispetto alle minime previste dall’Appendice al Capitolato e dagli allegati; (vanno indicati i giorni della settimana e le fasce orarie aggiuntive ciò per ottenere un buon utilizzo di queste ore aggiuntive)”.
TRGA Bolzano, 6 agosto 2019, n. 194 conferma l’orientamento prevalente che esclude l’operatività dell’art. 95, c. 14-bis nell’ambito degli appalti di servizi.
“Il disciplinare assegnava al criterio “Servizio successivo alla vendita e Assistenza tecnica” un punteggio per le “maggiori ore prestate dagli operatori rispetto alle minime previste dall’appendice al capitolato e dagli allegati; (vanno indicati i giorni della settimana e le fasce orarie aggiuntive ciò per ottenere un buon utilizzo di queste ore aggiuntive)” in riferimento alle seguenti attività: I) Servizio di direzione e coordinamento di tutta la gestione della struttura; II) Servizio di assistenza infermieristica e ausiliaria agli ammalati; III) Servizi riabilitativi e servizio dietetico nutrizionale; IV) Servizio di assistenza psicologica; V) Socializzazione e di assistenza spirituale; VI) Servizio mortuario; VII) Servizio di pulizia e sanificazione”.
Ebbene, premesso che la bassa incidenza dei punteggi previsti in riferimento a tali voci non risulta idonea ad alterare la ratio sottesa al criterio qualità /prezzo, il contestato criterio si appalesa, a ben vedere, finalizzato a garantire una maggiore qualità delle prestazioni.
Il disciplinare non ha infatti inserito l’elemento “maggiori ore” prestate dagli operatori come elemento quantitativo, bensì come valorizzazione del pregio qualitativo in termini di maggiore capacità organizzativa e funzionale della struttura in riferimento a determinate attività.
Ne è dimostrazione il fatto che il disciplinare prevedeva tali ore con riferimento ai ruoli e alle competenze del personale considerato dall’offerta e con l’indicazione puntuale dei “giorni della settimana e le fasce orarie aggiuntive ciò per ottenere un buon utilizzo di queste ore aggiuntive (cfr. doc. n. 8 – disciplinare, pag. 19).
La doglianza si appalesa pertanto infondata“.