Oneri sicurezza aziendali: per il TAR veneto sono modificabili
Parte ricorrente contesta l’operato della stazione appaltante con riferimento alla valutazione degli oneri della sicurezza aziendali, atteso che in sede di offerta economica l’aggiudicatario li ha quantificato in €. 11.000,00 all’anno, mentre in sede di giustificazioni detti oneri sono stati ridotti a €. 6.600,00 all’anno.
Ciò posto sostiene che, essendo il valore della sicurezza aziendale un dato che fa parte dell’offerta economica, la sua modifica (peraltro in diminuzione) determina una inammissibile modifica dell’offerta economica, resasi necessaria per fronteggiare l’incapienza dell’offerta economica nel suo complesso.
Tar Veneto, Venezia, sez. I, 29 marzo 2019, n. 394 non conviene con il ricorrente e ritiene legittimo l’operato della stazione appaltante.
“In primo luogo, è ben vero che l’aggiudicatario in sede di offerta economica ha quantificato in €. 11.000,00 annui gli oneri per la sicurezza aziendali mentre nella nota in data 27 aprile 2018 il “costo sicurezza” è stato ridotto a €. 6.600,00 all’anno.
Tuttavia, non sono emersi profili di incongruità di tale ultimo valore economico, sol che si consideri che la pertinente tabella ministeriale fissa il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) in €. 150,00 per lavoratore ed il totale degli addetti risulta in numero di 44 (cfr. pag. 12 dell’offerta tecnica-relazione tecnica dell’aggiudicataria): moltiplicando i due valori si perviene proprio al risultato di €. 6.600,00 all’anno.
Ciò premesso, quanto alla modifica dei costi per la sicurezza – nell’ambito dei quali occorre distinguere, come è noto, tra costi della sicurezza, invariabili e stabiliti dalla stazione appaltante e oneri aziendali di sicurezza indicati dall’aggiudicataria, notoriamente disponibili e ribassabili dall’impresa (la quantificazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico, c.d. interni o aziendali, spetta ad ogni concorrente in rapporto alla sua offerta economica: cfr. T.A.R. Umbria 22 gennaio 2018, n. 56) – è vero che nelle gare pubbliche vige il divieto di una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni, e che quanto alla voce degli oneri di sicurezza aziendale, quale elemento costitutivo dell’offerta, si esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa.
Tuttavia, il giudizio sull’anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e nel contraddittorio procedimentale afferente al relativo segmento procedurale sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica, ferma restando la sua strutturale immodificabilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2016, n. 1533).
Non deve essere dimenticato, inoltre, che l’esclusione dalla gara necessita la prova dell’inattendibilità complessiva dell’offerta e che ciò che conta è l’idoneità dell’offerta a fondare un serio affidamento per la corretta esecuzione dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7129; Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 589).
Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, la differenza tra il costo per gli oneri per la sicurezza aziendali indicato in sede di offerta e quello indicato in sede di verifica di congruità costituisce una consentita rimodulazione di una singola voce, che non evidenzia come già detto profili di incongruità e che risulta insuscettibile di minare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso.
Va peraltro evidenziato che il precedente giurisprudenziale richiamato nell’ordinanza cautelare (Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896) evidenziava che erano stati variati in maniera significativa gli importi dei costi per la sicurezza e dei costi per il personale “senza fornire alcuna motivazione adeguata in ordine alla congruità di tale voci, nonostante le stesse risultassero inferiori ai minimi predeterminati (o sensibilmente ridotti a quanto dichiarato in sede di offerta)” e che le nuovi voci presentavano “profili di intrinseca irragionevolezza”, condizioni che non ricorrono nel caso in esame.
Peraltro, l’utile annuo stimato di €. 5.153,02 sopravanza il valore di €. 4.400,00 annui (pari alla differenza fra €. 11.000,00 ed €. 6.600,00).
In conclusione, attesa l’infondatezza delle doglianze, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti in ogni loro domanda”.
Ma allora, se si possono modificare, che senso ha la preventiva indicazione?
Norma che si sostanzia in un mero sventolio di bandiera, foriera solo di incertezza e contenzioso, senza alcuna utilità pratica sull’effettiva garanzia di sicurezza dei lavoratori…
Se bisogna mettere numeri a caso, che si giochi al lotto!