Omessa indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale: il Consiglio di Stato conferma sé stesso:
“Esclusa l’ipotesi della vendita, per le gare indette all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, come quella che qui viene in rilievo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale nell’ambito dell’offerta economica è doverosa, a causa della mancanza di un elemento essenziale dell’offerta; e che tale carenza non può essere sanata mediante il potere di soccorso istruttorio, espressamente escluso dall’art. 83, comma 9, del medesimo codice per elementi relativi all’offerta (Cons. Stato, V, 7 febbraio 2018, n. 815). Da tale precedente non vi è ragione di discostarsi, stante la chiara formulazione delle disposizioni in esame e la volontà altrettanto chiara da esse desumibile di recepire a livello normativo i principi affermati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, 20 marzo 2015, n. 3.
Nel medesimo precedente è stato inoltre escluso che possano trovare i principi di diritto formulati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, 27 luglio 2016, n. 19, in tema di ammissibilità del soccorso istruttorio per il caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, sottolineandosi che la valenza di quel principio è stata espressamente limitata dalla medesima Adunanza plenaria alle sole gare indette nella vigenza del previgente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
11. In aggiunta a quanto sinora rilevato va sottolineato che – come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado – l’obbligo di separata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale era stato imposto ai partecipanti alla procedura di gara in contestazione dal disciplinare (art. 8, ultimo periodo).
12. Tutto ciò premesso, è incontroverso in fatto che la DITTA ALFA non ha adempiuto tale obbligo, ragione per la quale la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. La controinteressata si è infatti limitata ad indicare il rialzo offerto sulla base d’asta”.