Omesso versamento del contributo ANAC: è applicabile il soccorso istruttorio?
Secondo il Tar Lombardia, Milano, 07 gennaio 2019, n. 25, se il bando commina l’esclusione, anche nell’ambito di un appalto di servizi, il soccorso istruttorio non è applicabile.
“In primo luogo, quanto alle asserite difficoltà riscontrare nell’esecuzione del pagamento “on-line”, rileva il Collegio, come del resto evidenziato anche dalla commissione di gara, che il sito dell’ANAC contiene dettagliate istruzioni per il pagamento del contributo da parte di operatori stranieri, i quali possono – ad esempio – avvalersi di un bonifico internazionale in luogo del pagamento mediante collegamento alla piattaforma ANAC (cfr. il doc. 8 della resistente).
La costituzione del deposito reale presso il notaio, incaricato del pagamento, non può in ogni modo valere come pagamento del contributo.
Trattandosi dell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, infatti, lo stesso si realizza allorché il denaro “entra” – per così dire – nella materiale disponibilità del creditore (cfr. l’art. 1182 comma 3 del codice civile, per il quale le obbligazioni pecuniarie si adempiono al domicilio del creditore e in giurisprudenza: Cassazione civile, sez. II, 5.6.2018 n. 14372 e sez. III, 10.7.2018, n. 18877), quindi il semplice conferimento di un incarico o di una delega ad eseguire il pagamento non libera il debitore, che risponde invece del fatto dei terzi di cui intende avvalersi per l’assolvimento del proprio obbligo di pagamento (cfr. l’art. 1228 del codice civile).
D’altronde – e si consenta tale digressione – non è dato comprendere perché, a fronte della costituzione del deposito prima della scadenza del termine del 28.6.2018, il pagamento non sia stato effettuato entro tale data ma addirittura il successivo 4 luglio.
Nel gravame viene invocata anche l’applicazione del soccorso istruttorio di cui al citato art. 83 comma 9 del codice, ma l’art. 12 del disciplinare prevede espressamente che l’amministrazione possa avvalersi di tale istituto soltanto in caso di pagamento tempestivo del contributo (circostanza non realizzatasi nel caso di specie) ma di omessa presentazione nei termini della prova del pagamento.
La norma della legge di gara appare assolutamente chiara sul punto, per cui l’amministrazione non poteva consentire alcuna sanatoria a favore della ricorrente, pena la palese violazione del disciplinare.
Preme ancora evidenziare che il citato art. 12 costituisce mera riproduzione dell’art. 12 del Bando-tipo ANAC n. 1/2017 – approvato con delibera dell’Autorità n. 1228/2017 – e che il potere dell’ANAC di approvare bandi tipo di gara è espressamente previsto dall’art. 213 del codice (cfr. per il Bando-tipo di cui sopra, il doc. 1 della resistente, pag. 26 di 48).
La menzionata norma dell’art. 12 del disciplinare non è oggetto di specifica contestazione in questa sede, considerato che la ricorrente ne lamenta semmai l’erronea applicazione da parte dell’appaltante.
In definitiva, l’intero gravame deve rigettarsi”.