Omessa indicazione costi sicurezza e manodopera: il CdS dichiara manifestamente infondata la questione sollevata di contrasto con la normativa UE.
Dopo la sentenza di venerdì del Tar catanese qui riportata, oggi è il turno del Consiglio di Stato, che conferma sé stesso ed estende il proprio orientamento anche ai costi per la manodopera, ritenendo manifestamente infondata la questione sollevata di contrasto con la normativa UE (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1555)!
“Ritenuto che la lettera di invito stabiliva che l’offerta economica avrebbe dovuto contemplare a pena di esclusione l’indicazione esplicita in valore numerico dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza a norma dell’art. 95 comma 10 d. lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal d. lgs. n. 57 del 2017 e che tale clausola, ripetitiva della norma di legge, era specificata in carattere grassetto al fine del tutto evidente di richiamare l’attenzione dei concorrenti alla sua applicazione di cui non si può escludere la cogenza;
Considerato quindi che la clausola, esecutiva di una norma di legge anche nelle sue conseguenze espulsive, costituiva un elemento essenziale e non ambiguo dell’offerta economica non rimediabile per il suo carattere con il soccorso istruttorio, andando altrimenti ad incidere sulla par condicio tra i concorrenti e che non poteva sopperire all’omissione l’imperfezione del modulo informatico per l’offerta medesima in quanto carente dell’apposito spazio (nel caso di specie il MEPA n.d.r.), anche perché ciò poteva essere oggetto di interlocuzione del singolo concorrente con la stazione appaltante in un momento anteriore alla presentazione delle offerte ed anche perché non è stata dimostrata l’impossibilità di inserire comunque l’indicazione richiesta all’interno di altri spazi, ad esempio proprio quello adibito a contenere l’offerta economica;
Ritenuto che tali considerazioni rendono manifestamente infondata la questione sollevata di contrasto con la normativa UE, trattandosi di adempimento che non pone ostacoli alla concorrenza, tanto che esso non è stato causa di altre esclusioni”.
Rammentiamo che comunque che il Tar Basilicata, Sez. I, con l’ordinanza 25 luglio 2017, n. 525, ha comunque già rimesso la questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE alla Corte Europea, formulando il seguente quesito interpretativo:
«Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale l’omessa separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di appalti pubblici, determina, in ogni caso, l’esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale».
Cfr. le altre due sentenze del Consiglio di Stato che hanno chiuso la vexata quaestio.