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Offerta tempo non firmata digitalmente (come richiesto dalla lex specialis). Esclusione.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18/05/2023, n. 774

Impresa viene esclusa dalla gara in quanto la documentazione economica risultava non conforme alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, relative all’ OFFERTA TEMPO.

L’impresa ometteva di redigere un distinto file riguardante l’offerta tempo sottoscritto con firma digitale, limitandosi solo a depositare un file contenente il cronoprogramma, senza specificare peraltro la riduzione del tempo di esecuzione espressa in cifre ed in lettere.

La ricorrente contesta l’esclusione in quanto l’offerta tempo, seppur non recata in distinto file, era comunque contenuta nella documentazione prodotta e nella specie nel file, denominato cronoprogramma, che conteneva l’indicazione del tempo di esecuzione, espresso in giorni, corrispondenti al ribasso massimo ammissibile, 20%, sui tempi di esecuzione posti a base di gara.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18/05/2023, n. 774 respinge il ricorso:

Ritenuto che:

– secondo condivisibile e costante giurisprudenza “la sottoscrizione dell’offerta con firma digitale non solo è volta a garantire la provenienza e l’integrità dell’offerta medesima, ma è anche diretta a vincolare il proponente al suo contenuto, assicurando la serietà, affidabilità e insostituibilità della stessa; di conseguenza, la mancanza di detta firma riveste i caratteri di essenzialità, a fronte del principio di certezza dei rapporti, e conduce pertanto all’esclusione dalla gara” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9 novembre 2020, n.11598) e, ancora, “nelle procedure di gara, la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis rende legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d’esclusione, previsto dall’art. 83, comma 8, d. lg. n. 50/2016” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 giugno 2022, n. 5347);

– dalle emergenze documentali risulta che la ricorrente non si è conformata alle riportate prescrizioni della disciplina di gara, omettendo di redigere un distinto file riguardante l’offerta tempo sottoscritto con firma digitale e limitandosi solo a depositare un file contenente il cronoprogramma, senza specificare peraltro la riduzione del tempo di esecuzione espressa in cifre ed in lettere;

– il precetto contenuto nell’art. 21.3, laddove esige a pena di esclusione la sottoscrizione dell’offerta tempo e l’indicazione nell’offerta tempo del ribasso in cifre, integra un elemento essenziale della medesima offerta ex art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, cosicché la prescrizione espulsiva si palesa legittima;

– fermo il dirimente profilo dell’omessa sottoscrizione, in senso contrario non può assumere rilievo l’assunto difensivo secondo cui il dato mancante del ribasso percentuale risulterebbe sostanzialmente presente nell’offerta di …… e ricavabile mediante un semplice calcolo matematico, in quanto la pretesa attività della commissione giudicatrice risulterebbe in contrasto con il regime della lex specialis, cui deve conformarsi, mentre sotto distinto e concorrente profilo tale omissione non può essere qualificata alla stregua di un mero errore, risultando di contro espressiva di un’osservanza non diligente della disciplina di gara;

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).