Con ricorso incidentale l’aggiudicataria evidenzia che la ricorrente principale doveva essere esclusa.
Infatti nella Busta “B – Offerta Tecnica”, non è stata allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, prevista testualmente a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.
Secondo l’aggiudicataria si tratta di una carenza che attiene ad un adempimento inderogabile, atto a conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce all’offerta tecnica.
Tar Campania, Napoli , Sez. VI ,12 / 08 /2019 , n.4348 accoglie il ricorso incidentale , respingendo quello principale.
Il disciplinare di gara prevedeva che “Tutta la documentazione da inserire nella busta B – Offerta tecnica, dovrà essere debitamente sottoscritta dal concorrente (legale rappresentante) … allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione)”.
La previsione del Disciplinare, con la conseguente esclusione delle offerte incomplete si spiega in considerazione del contenuto di una parte dell’offerta tecnica che è rivolta ad attestare il possesso di stati, qualità personali e fatti inerenti il personale specializzato da impiegare nell’organizzazione dello specifico servizio offerto, rilevanti ai fini dell’affidamento dell’appalto.
Pertanto per ritenersi valide tali dichiarazioni era necessario allegare ad esse la fotocopia del documento di identità del soggetto che ha sottoscritto l’offerta, per come richiesto dal disciplinare di gara.
La circostanza che nel disciplinare non fosse richiamato il d.P.R. 445/2000 non comporta che la stazione appaltante non potesse richiedere l’allegazione della fotocopia del documento ovvero che non fosse comunque necessario tale deposito.
A sostegno di tali considerazioni va richiamata la copiosa giurisprudenza secondo cui è necessario allegare la copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva in quanto si tratta “… di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Cons. Stato, VI, 2 maggio 2011, n. 2579; VI, 4 giugno 2009, n. 3442; V, 7 novembre 2007, n. 5761; 11 maggio 2007, n. 2333).
L’assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.
Tale omissione, per espressa disposizione di legge (art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016), non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio, né con “l’utilizzo” del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa, come ipotizzato dall’appellante” (Cons. Stato sez, V. n. 4959 del 20 agosto 2018, n. 4059/2018, Tar Lazio 11906/18).
Il ricorso incidentale viene dunque accolto.