La ricorrente partecipò ad una manifestazione d’interesse per l’affidamento di un appalto tramite procedura negoziata, ma dopo tale prima interlocuzione non aveva avuto notizia della selezione, se non ad esito già deciso.
Per tale ragione la ricorrente impugna l’aggiudicazione alla controinteressata e denuncia la violazione dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lvo 50/2016.
La gara si è svolta sulla piattaforma MEPA ed in realtà l’invito c’è stato. La stazione appaltante ha infatti invitato a partecipare coloro che si erano mostrati interessati inoltrando un semplice messaggio al canale generico del cruscotto reso disponibile dal sistema: per tale motivo la comunicazione partita dalla stazione appaltante è rimasta indistinta rispetto a quelle che ogni soggetto operante sul mercato riceve giornalmente, e che non rivestono particolari motivi di interesse.
La censura prosegue spiegando che la possibilità offerta dal sistema informativo ME.PA comporta l’invio e la ricezione di centinaia di messaggi quotidiani, sì che ogni impresa dovrebbe leggere l’intera messe di comunicazioni intercorse sulla piattaforma per comprendere se una di queste è di interesse, sì che l’unica soluzione a tale problema sarebbe potuta derivare dall’inoltro di una segnalazione specifica a ciascuna impresa interessata. Più precisamente la ricorrente lamenta di non essere stata resa edotta dell’esistenza di un canale informativo dedicato, accessibile dopo aver rispettato la procedura ‘login’, cosa che le avrebbe consentito di essere messa a parte della tempestiva sollecitazione ad inviare l’offerta.
Secondo Tar Liguria, Genova, sez. I, 7 dicembre 2019, n. 941 il ricorso è infondato.
Il Collegio rileva infatti “che il sistema informatico della ricorrente scaricò la comunicazione che la invitava a partecipare regolarmente alla gara, per cui l’eventuale mancata lettura della missiva non rileva, viste appunto le modalità della gara.
Si osserva infatti che la descritta modalità di conduzione delle selezione impone a tutte le parti un aumentato onere di diligenza, nel tentativo di coniugare il rispetto del contraddittorio con l’aumento della velocità di espletamento della procedura; ne consegue che l’amministrazione e soprattutto le parti devono incrementare l’attenzione da prestare all’evoluzione della piattaforma dedicata, distraendo così verso l’osservazione tale settore una parte del personale che era in precedenza previsto per altri incarichi; si tratta in pratica della rimodulazione delle attività di impresa che è resa necessaria dai mutamenti tecnologici intervenuti che il legislatore ha ritenuto di accogliere. E’ possibile pensare che sia già stato immesso in commercio un apposito sistema informatico capace di individuare quali messaggi giunti in piattaforma siano di interesse per una parte, ma anche l’eventuale installazione di un consimile metodo deriva da una scelta imprenditoriale che non può essere sindacata in questa sede.
Non è fondata neppure la doglianza con cui viene dedotta la violazione del manuale d’uso del sistema ME.PA, che alla pagina 75 (settantacinque) prescrive che la stazione appaltante deve inviare una comunicazione ai soggetti che hanno manifestato l’interesse per la procedura, inoltrandola nell’area messaggi del cruscotto dedicato: sembra infatti che quanto censurato corrisponda all’attività posta in essere dalla stazione appaltante come è stata descritto in precedenza, sì che il motivo complessivamente inteso va respinto“.
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In effetti un messaggio dedicato tramite Pec ai fini di ufficializzare l’invito (che per molte piattaforme telematiche è funzione standard) è doveroso, ed esplicativo di “civiltà procedimentale”.
Ma sulla più importante piattaforma nazionale, all’evidenza, così non è…