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Mancata suddivisione in lotti. Va contestata la determinazione a contrarre!

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 24/12/2020 n. 2592.

La seconda migliore offerta, tra i vari motivi di ricorso, censura l’assenza di motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell’appalto ( senza tuttavia impugnare la deliberazione a contrarre).

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 24/12/2020 n. 2592 dichiara infondato il motivo e rigetta integralmente il ricorso.

Parimenti infondato è il secondo mezzo di gravame, con cui la ricorrente ha censurato l’assenza di motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell’appalto.

Prima ancora che destituito di fondamento in diritto il motivo è infondato in fatto.

La stazione appaltante ha motivato la mancata suddivisione in lotti nella determina a contrarre n. 706 del 23/07/2019, non impugnata in questa sede, ritenendo che “trattandosi della gestione di servizi inerenti minori, è opportuno che all’interno delle scuole interessate vi sia il minor numero possibile di persone, al fine di garantire la sicurezza delle alunne e degli alunni ivi presenti”.

Risulta pertanto documentalmente smentito l’assunto della ricorrente.

Non essendo stata gravata la deliberazione a contrarre, la relativa (e motivata) determinazione circa la mancata suddivisione in lotti non è contestata e se ne sono consolidati gli effetti.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).