La seconda migliore offerta, tra i vari motivi di ricorso, censura l’assenza di motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell’appalto ( senza tuttavia impugnare la deliberazione a contrarre).
Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 24/12/2020 n. 2592 dichiara infondato il motivo e rigetta integralmente il ricorso.
Parimenti infondato è il secondo mezzo di gravame, con cui la ricorrente ha censurato l’assenza di motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell’appalto.
Prima ancora che destituito di fondamento in diritto il motivo è infondato in fatto.
La stazione appaltante ha motivato la mancata suddivisione in lotti nella determina a contrarre n. 706 del 23/07/2019, non impugnata in questa sede, ritenendo che “trattandosi della gestione di servizi inerenti minori, è opportuno che all’interno delle scuole interessate vi sia il minor numero possibile di persone, al fine di garantire la sicurezza delle alunne e degli alunni ivi presenti”.
Risulta pertanto documentalmente smentito l’assunto della ricorrente.
Non essendo stata gravata la deliberazione a contrarre, la relativa (e motivata) determinazione circa la mancata suddivisione in lotti non è contestata e se ne sono consolidati gli effetti.