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Limiti alla spendita di requisiti ex art. 90 del d.P.R. n. 207/2010

Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n .417

Requisiti ex art. 90 del d.P.R. n. 207/2010: possono essere impiegati per assumere una quota di lavori inferiori a 150.000 nell’ambito di una scorporabile di valore superiore?

Il bando aveva un valore di € 1.500.000, dei quali circa circa 500.000 relativi a categoria scorporabile (OG11), ed il resto a categoria prevalente (OG1).

Nell’ambito della scorporabile una mandante intendeva assumere una percentuale del 25% circa, ovvero di valore inferiore ad € 150.000, in assenza di attestazione SOA, e pretendendo di comprovare il requisito ex art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, sostenendo che non vi era alcuna prescrizione della lex specialis di gara che richiedeva il possesso dell’Attestato SOA per la ripartizione di quote inferiori ai 150 mila euro dei lavori da eseguire.

La stazione appaltante esclude l’offerente.

Quid iuris?

Ecco la soluzione proposta dal Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n .417.

Del tutto destituite di fondamento sono, infatti, le argomentazioni di senso opposto svolte da parte ricorrente consistenti nel sostenere la possibilità per la mandante di comprovare la percentuale del 26,47% della quota dei lavori appartenenti alla categoria OG11 (inferiore a 150.000,00 euro) con i soli certificati di esecuzione dei lavori eseguiti – sostanzialmente evocando l’applicazione dell’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 – nel tentativo di eludere la regola del possesso delle percentuali minime stabilite al citato art. 92, comma 2, dello stesso d.P.R. (possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara nella misura minima del 40% per l’impresa mandataria e nella misura del 10% ciascuna per le imprese mandanti).

L’ambito applicativo oggettivo dell’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, rubricato “Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro”, è, per l’appunto, letteralmente circoscritto ai soli lavori contenuti entro detto importo (“pari o inferiore a 150.000 euro”), con la conseguenza che tale disposizione, prendendo a riferimento l’intero ammontare del contratto, non consente un’interpretazione che legittimi, al riguardo – come, invece, vorrebbe parte ricorrente – una considerazione frazionata dell’oggetto del contratto, per giunta in grado di sottrarre le commesse alla doverosa applicazione degli artt. 60 e ss. dello stesso decreto, in ossequio al principio di qualità di cui all’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

E’, pertanto, del tutto inconferente, nel caso di specie, il richiamo di tale norma, atteso che l’appalto di che trattasi, tanto nel suo valore complessivo (pari ad euro 1.500.000,00) quanto con riferimento alla sola categoria di opere OG11 (di complessivi euro 566.659,66), è superiore a detta soglia, e non potendo l’A.T.I. ricorrente artatamente frazionare l’importo di gara e valutare i requisiti della mandataria alla sola quota di partecipazione che la stessa intenda eseguire, in violazione del principio per il quale il possesso dei requisiti va parametrato all’importo dei lavori nel suo complesso, facendo corretta applicazione della disposizioni di settore (in tal senso, anche il parere ANAC n. 200 del 5 dicembre 2012).

A ciò si aggiunga, inoltre, come, diversamente opinando si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad euro 150.000,00, il tutto con una palese quanto illegittima elusione dell’obbligo di qualificazione prescritto dalla legge”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it