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Legittimità della verifica del costo dei lavoratori autonomi mediante raffronto con il CCNL di riferimento.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18/09/2024, n. 986

Il Tar Puglia, nel respingere il ricorso, ricorda come, sulla base degli approdi giurisprudenziali, il costo del lavoro autonomo non sia sottratto alla verifica di anomalia, con possibilità di prendere a riferimento (senza che sia rigidamente vincolante) il CCNL di riferimento per mansioni analoghe.

Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18/09/2024, n. 986:

Con riferimento alle altre figure professionali, l’………. ha provveduto a verificare la congruità del costo della manodopera dichiarato, prendendo a riferimento il CCNL applicabile per lo svolgimento delle specifiche mansioni, ovvero il CCNL – Grafica Editoria.

La giurisprudenza amministrativa, nel caso di impiego di personale autonomo, è concorde nell’affermare la legittimità della verifica del costo dei lavoratori autonomi, mediante raffronto con il CCNL di riferimento: “il costo del lavoro autonomo non è sottratto al controllo di anomalia e soltanto laddove manchi un parametro normativo di congruità direttamente applicabile al rapporto di lavoro autonomo oggetto di verifica, la stazione appaltante può prendere a riferimento (sempre in chiave orientativa e non rigidamente vincolante) la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto mansioni analoghe. Ciò ovviamente previa sterilizzazione degli effetti del diverso regime contributivo e retributivo applicabile a questi ultimi rapporti (sterilizzazione resa necessaria non soltanto da evidenti ragioni logiche, ma anche, come detto, dal carattere non vincolante del parametro collettivo in esame applicato ai rapporti di lavoro autonomo)” (cfr.: T.a.r. Lazio, Sede di Roma, Sez. II, 24.05.2022 n. 6688; in senso conforme, Cons. Stato III, 25.03.2019 n. 1979).

Non può condividersi l’assunto secondo cui il R.U.P. avrebbe dovuto chiedere e verificare i “preventivi dei consulenti”, poiché una simile indagine va oltre i poteri istruttori della Stazione appaltante. Senza dire che le stime delle retribuzioni ritenute congrue dalla ricorrente per i professionisti previsti nel bando (costo orario medio di un project manager, pari ad € 161,50; tariffa oraria di un videomaker, tra i € 75 e 250) derivano da articoli di blog siti web, privi di ogni efficacia indicativa o probatoria.

Pertanto, deve ritenersi che la verifica sulla congruità del costo del personale sia stata svolta in modo adeguato e coerente con l’impianto normativo e giurisprudenziale, risultando immune da mende.

 

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).