La ricorrente deduce che il provvedimento di esclusione dalla gara sarebbe illegittimo per incompetenza, essendo stato adottato dal dirigente del Settore contratti e non dal RUP, che in materia di esclusioni avrebbe, ai sensi dell’art. 7, lett. d), dell’allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023, una competenza tipica ed esclusiva, non delegabile ad altri organi della stazione appaltante.
T.A.R. Toscana, I, 07 novembre 2024, n. 1257 ritiene infondato il motivo di ricorso.
Secondo il Collegio “L’art. 15, co. 4, del codice dei contratti pubblici stabilisce che «[f]erma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP».
La norma primaria, dunque, attribuisce all’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti la possibilità di nominare un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e ciò sull’implicita considerazione della diversità delle competenze professionali richieste nei due gruppi di attività, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, che devono essere mantenute al responsabile unico di progetto.
D’altra parte, è significativo che, come rilevato dall’Amministrazione resistente, proprio con riguardo all’articolazione per fasi del procedimento di gara salva l’unicità del centro di responsabilità, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 43/2011, ha stabilito che la disciplina delle modalità organizzative dell’attività del responsabile unico del procedimento rientra nella materia della organizzazione amministrativa, riservata alle Regioni ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., con la conseguenza che in relazione a detta disciplina non possono venire in rilievo i principi fondamentali desumibili dalla legislazione dello Stato, i quali limitano la potestà legislativa regionale soltanto nelle materie di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.
Ciò premesso, a giudizio del collegio la Regione Toscana, con la delibera della Giunta n. 1258/2023 (seguita dalla legge regionale n. 15/2024), si è mossa entro i limiti della propria autonomia organizzativa, prevedendo che il Settore contratti (e per esso il suo dirigente responsabile) provveda ad approvare l’elenco delle offerte ammesse ed escluse e a trasmettere il provvedimento al RUP, senza con ciò incidere sulle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del responsabile unico di progetto.
Del resto, le disposizioni di cui all’all. I.2 non possono indurre a conclusioni diverse anche in considerazione del fatto che le stesse sono destinate ad essere abrogate «a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», regolamento governativo che, per quello che concerne l’organizzazione amministrativa, non potrà che riguardare le sole amministrazioni dello Stato, rimanendo alle Regioni la funzione normativa in materia di organizzazione regionale”.